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Novembre 2015

In questi ultimi tempi abbiamo rilevato molta confusione in merito al corretto trattamento fiscale dei cosiddetti “contributi” erogati dagli enti comunali alle associazioni sportive per la gestione degli impianti sportivi sulla base di convenzioni stipulate ad hoc, non solo da parte delle associazioni riceventi ma anche dagli stessi comuni eroganti.

Il “contributo” erogato dal comune per la compartecipazione alle spese di conduzione dell’impianto sostenute dall’asd che lo gestisce è in realtà un “corrispettivo” che scaturisce da un rapporto di prestazioni specifiche poste in atto dall’associazione e prestabilite da una convenzione che regola suddetto rapporto.

 Tali contributi/corrispettivi si differenziano da quelli erogati dal Comune a “fondo perduto”, per il sostegno delle attività istituzionali delle varie associazioni percipienti senza “chiedere nulla in cambio”.

A nostro parere, supportato da eminente dottrina, i contributi/corrispettivi erogati per la gestione dell’impianto sportivo sono da considerarsi CORRISPETTIVI COMMERCIALI e in quanto tali sono imponibili Iva al 22%, quindi vanno fatturati.

Molte amministrazioni comunali giudicano “un eccesso di zelo” tale interpretazione e caldeggiano la “non necessità” di emissione della fattura. Ricordiamo comunque che le responsabilità per la mancata emissione delle fatture ed il mancato assoggettamento ad Iva dei corrispettivi ricadono sulle associazioni, nulle essendo le conseguenze per le amministrazioni comunali che “risparmiano” l’Iva per le stesse indeducibile.

Per quel che riguarda l’emissione della fattura e l’imponibilità iva non ci sono dubbi che tale comportamento è corretto, e va imposto agli enti comunali più refrattari. Proprio in quest’ultimo periodo abbiamo seguito diversi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che riprendevano a tassazione i contributi comunali erogati sulla base di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.

Sui suddetti corrispettivi, tuttavia, non andrà applicata la ritenuta fiscale del 4%.

Nel caso invece in cui la somma riconosciuta fosse attribuita come vero e proprio contributo per lo svolgimento dell’attività gestoria e non come riaddebito di spese, non sussisterebbe più la rilevanza Iva ma sarebbe da applicare la ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, del Dpr. N. 600/73.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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