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Marzo 2016

Scade il prossimo 31 marzo 2016 il termine per inviare il modello EAS.

Il modello EAS è stato introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/08 ed interessa i soggetti che operano nel mondo del non profit, con lo scopo di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti, delle disposizioni fiscali che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell’alveo della non commercialità.

 La presentazione del modello EAS consente infatti l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’art. 4 del DPR 633/72 e dell’art. 148 del TUIR, che permettono di “decommercializzare” le entrate da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati. Si comprende bene la vitale importanza che riveste tale adempimento per gli enti sportivi.

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi, innanzitutto, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e poi, successivamente, va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Quindi la scadenza del 31 marzo interessa solamente coloro che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS.

E’ opportuno quindi effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione. La verifica è molto delicata poiché non sempre è agevole comprendere quali siano le variazioni rilevanti.

E’ bene specificare che sono ammesse alla compilazione semplificata del modello le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/04, convertito dalla L. n. 186/04 (diverse da quelle espressamente esonerate dall’art.30 del D.L. n. 185/2008). In forza di questa facoltà, questi enti dovranno ripresentare il modello esclusivamente in caso di variazioni dei dati comunicati nei righi 4, 5, 6, 25, 26, 20.

 

Non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, le variazioni dei dati anagrafici e del legale rappresentate dell’associazione, oppure qualora si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta dei fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30, 31.

Ciò significa che le variazioni da un esercizio ad un altro che interessino il solo dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello.

Si portano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti esempi:

  • se un associazione ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00, tale associazione non sarà tenuta alla ripresentazione del modello EAS;
  • al contrario, se nel primo modello EAS l’associazione ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00, tale associazione sarà tenuta alla ripresentazione del modello EAS per comunicare tale variazione.

E’ di fondamentale importanza quindi controllare il modello EAS presentato in fase di costituzione o l’ultimo modello presentato e valutare se, dalla situazione ivi comunicata siano intervenute variazioni e se quest’ultime rientrino tra quelle che comportino l’obbligo di ripresentazione, al fine di evitare pesanti sanzioni.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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