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Maggio 2017

Il registro dei beni ammortizzabili anche conosciuto come Libro Cespiti non è richiesto dalla disciplina civilistica, ma esclusivamente da quella fiscale. Si tratta di un registro in cui compaiono tutti quei beni, parte dell’Attivo patrimoniale, in quanto la loro utilità per l’azienda non si esaurisce in un esercizio ma perdura nel tempo.

Si tratta di un adempimento spesso trascurato dalla nostra categoria professionale, viene compilato erroneamente, viene consegnato in ritardo al cliente, è frequentemente disallineato ai valori di bilancio (primo indizio di contabilità inattendibile). E’ antipatico forse, costa fatica interessarsene, sarà pur banale e sicuramente poco professionalizzante, ma non è poi così ininfluente come si pensa o ci fanno credere. Potrebbe comportare un reddito determinato induttivamente, e si sa bene che quando il Fisco presume, non è mai magnanimo.

Capita frequentemente che all’arrivo di nuovi clienti, purtroppo, ci appaia una situazione deficitaria relativamente al Registro Cespiti. E’ fondamentale capire però, e per questo cerchiamo di fargli assumere l’importanza che merita, che non si tratta di un optional ma viene espressamente richiesto dalle vigenti disposizioni.

Banalmente, per poter dedurre gli ammortamenti dal punto di vista fiscale, questi devono essere regolarmente e correttamente menzionati nel registro beni ammortizzabili.

Un cespite inserito nel registro cespiti ma che al contempo non compare in bilancio, o viceversa un fondo ammortamento completamente differente dalla sommatoria degli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti, sono sintomatici dell’irregolare tenuta delle scritture contabili.

Il che in parole semplici vuole anche significare che in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria un registro beni ammortizzabili incompleto o inesatto, mancante o impreciso, potrebbe comportare conseguenze pericolose, riprese fiscali in aumento. Si tratta quindi di fattispecie che possono diventare veramente costose per gli imprenditori, ignari magari dell’operato da loro demandato completamente a terzi.

Si ricorda inoltre che il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Articolo 16, alla voce “Registro dei beni ammortizzabili” specifica che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili sempre entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, ossia l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'art. 102 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile.

Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno a cui fanno riferimento.

 

 

 

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