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Maggio 2017

L’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto, in sede di accertamento, che pur in presenza delle condizioni previste dalla norma (il ben conosciuto art. 90, comma 8, della L.289/2002), la qualificazione come spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni alle associazioni/società sportive, nel limite indicato, fosse da ritenersi tale solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal Tuir.

Ciò non è corretto, e proprio due recenti decisioni della Corte di Cassazione (ordinanze 21 marzo 2017 n. 7202 e 6 aprile 2017 n. 8981) confermano l’erroneità di tale impostazione.

La Corte di Cassazione osserva infatti: “quella sancita dall’art. 90 comma 8 L. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000” e che: “ai fini dell’esclusione della presunzione di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002, non rileva l’iscrizione o meno alle rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo erogato con le sponsorizzazioni, ma, la destinazione del contributo ad associazioni e società sportive, che secondo la citata norma possono essere qualificate come dilettantistiche”.

La Suprema Corte afferma inoltre: “la mancata iscrizione al suddetto registro (Registro Coni n.d.a.) comporta il difetto di prova a carico delle beneficiarie dello status di società o associazione sportiva dilettantistica e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali il citato art. 90, comma 8, legge 289/2002 consente, in via di presunzione legale assoluta di ritenere applicabile ai contributi erogati entro il limite indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di spese di pubblicità”.

Si ribadisce quindi:

  • Se il soggetto sponsorizzato è un’associazione o società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al Coni;
  • Se è rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 200.000 complessivo da parte dello sponsor;
  • Se la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
  • Se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sui campi da gioco);

Non vi è dubbio che operi “una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva fino alla concorrenza di euro 200.000”.

Non rileva nemmeno, prosegue la Cassazione “la presunta antieconomicità della spesa in esame in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente” proprio per la natura di presunzione assoluta della norma.

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