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Settembre 2018

La Cassazione con la sentenza n. 39230 del 29 agosto 2018 ha stabilito che il nuovo amministratore della società risponde dell'evasione fiscale quando abbia accettato la carica senza esercitare un controllo preventivo circa l'operato di chi lo ha preceduto.

La vicenda riguardava l'amministratore e legale rappresentante in carica di una Srl, per il reato di omessa dichiarazione dei redditi e Iva, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè del dolo specifico. In particolare, all'imputato è stata contestata la mancata presentazione della dichiarazione unificata relativa al periodo d'imposta in cui egli è diventato dapprima socio, poi amministratore della società. Ma questi ha fatto ricorso in Cassazione asserendo che non sussiste il dolo specifico, poichè non è stato messo a conoscenza, quando nominato, della mancata presentazione delle dichiarazioni degli anni precedenti, né di aver avuto dal precedente amministratore la documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale della società relativa al periodo di imposta, la cui dichiarazione risulta omessa.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso poichè ritiene che il reato omissivo richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico di evasione. Nel caso in questione il nuovo amministratore era perfettamente consapevole, alla data della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, dell'obbligo della relativa presentazione, e, con riferimento alla prova del dolo specifico di evasione, è indubbio che il nuovo amministratore che subentra nella carica ha l'onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, perché, qualora ciò non avvenga, non solo sarà chiamato a rispondere del reato di mancato versamento delle imposte in precedenza non versate, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

L'assunzione di una carica gestoria all'interno di una società di capitali comporta l'obbligo di espletare un'attività volta a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull'operato altrui, ciò in particolar modo, per facili riscontri per i quali colui che subentra, con un minimo di diligenza, sia in condizione di poter facilmente verificare la sussistenza di omissioni quali, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta precedenti o la verifica dell'esistenza di redditi o operazioni imponibili.

Nel caso in questione, quindi, il nuovo amministratore risponde del reato di omessa presentazione della dichiarazione, non solo per la violazione dell'adempimento dichiarativo relativo alla sua gestione, ma altresì per aver omesso controlli preventivi sulla precedente gestione.

Fonte: da "Il Caso.it"

 

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