Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Aprile 2020

Il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 1-12

Garanzie Sace

Con l’intento di garantire liquidità alle imprese, con esclusione di banche e soggetti autorizzati al credito, con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. A tal fine il limite di impegni assunti dalla SACE S.p.A. è individuato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle pmi come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi delpersonale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Inoltre, per poter fruire della garanzia, l’impresa assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 nonché quello di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Condizioni per il rilascio

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore   a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l’impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:

1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato. In caso di inizio attività successivo

 

 

al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Ai fini della verifica del suddetto limite, se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia o di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, ai fini dell’individuazione del limite massimo si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa o su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’importo deve essere comunicato da parte dell’impresa richiedente alla banca finanziatrice;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Tali percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. Anche in questo caso, il valore deve essere comunicato a cura dell’impresa richiedente alla banca finanziatrice. Le percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Con decreto Mef è prevista la possibilità di innalzamento delle percentuali fino al limite di percentuale immediatamente superiore;

e) le commissioni annuali dovute sono:

1) per i finanziamenti delle pmi sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

- 25 punti base durante il primo anno,

- 50 punti base durante il secondo e terzo anno,

- 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle pmi sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

- 50 punti base durante il primo anno,

- 100 punti base durante il secondo e terzo anno, - 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito;

 

 

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l'impresa;

m) il finanziatore deve dimostrare che a esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020.

Caratteristiche della garanzia

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Procedura di rilascio della garanzia

Le garanzie per i finanziamenti a imprese con:

- meno di 5000 dipendenti in Italia e

- valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio sono concesse con una procedura semplificata.

Negli altri casi, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto Mef, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE Spa, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Autorizzazione UE

L’efficacia delle garanzie previste è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue.

Articolo 1, comma 13

Garanzie su esposizioni CdP

Nel limite massimo di 200 miliardi previsto per le garanzia SACE, con decreto Mef può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP Spa entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle

 

 

imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Covid-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Articolo 2

Sostegno all’esportazione

Viene previsto, modificando l’articolo 6, D.L. 269/2003 (la c.d. Tecno-Tremonti) che SACE S.p.A. assuma gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, in misura pari al 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il rimanente 90% è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà.

SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative in nome proprio e per conto dello Stato.

Articolo 4

Contratto bancari

Viene previsto che, per i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il termine dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020), è autorizzato il consenso a mezzo posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

Viene, inoltre, previsto che il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. La copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato peresprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Articolo 5

Differimento entrata in vigore Codice della crisi

L’entrata in vigore del Codice della crisi viene posticipata al 1° settembre 2021.

Rimangono inalterate le specifiche disposizioni di entrata in vigore anticipata, già previste nell’originaria versione del decreto.

Articolo 6

Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter, cod. civ..

Rimane invece inalterato l’obbligo dell’organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio.

Parimenti, per lo stesso periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies, cod. civ..

Articolo 7

Deroghe alla redazione del bilancio

In sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (normalmente esercizio 2020), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di

 

 

cui all’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106, D.L. 18/2020 con cui è stato prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi al periodo 2019.

Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio e non ancora approvati (quindi periodo 2019) anche se non risulta chiaro quale sia il bilancio storico di riferimento (presumibilmente il 2018).

Articolo 8

Finanziamenti societari

Viene previsto che per i finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non si rendono applicabili:

- l’articolo 2467, cod. civ. in tema di postergazione del finanziamento soci e

- l’articolo 2497-quinquies, cod. civ. in tema di postergazione (per effetto del rimando alla disciplina di cui all’articolo 2467, cod. civ.) dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti.

Stranamente, si determina un regime di disallineamento con i finanziamenti effettuati – sia pure in periodo di emergenza – ma prima della data del 9 aprile 2020.

Articolo 9

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Vengono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161, L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis, L.F.. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177, L.F..

Nel caso in cui il debitore voglia modificare solo i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, unitamente alla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis, L.F., procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine  di cui all’articolo  161, comma 6,  L.F., che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso

 

 

per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi 7 e 8, L.F..

Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione deltermine di cui all’articolo 182-bis, comma 7, L.F.. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma 7, primo periodo, L.F. e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 182-bis, comma 1, L.F..

Articolo 10

Fallimenti

Viene prevista l’improcedibilità di tutti i ricorsi ex articoli 15 e 195, L.F. e articolo 3, D.Lgs. 270/1999 depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tali previsioni, tuttavia, non si rendono applicabili alla richiesta presentata dal P.M. quando la stessa contiene anche la domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi ex articolo 15, comma 8, L.F.. Nel caso in cui alla dichiarazione di improcedibilità faccia seguito la dichiarazione di fallimento, la sospensione prevista dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non si calcola per i termini di cui agli articoli 10 e 69-bis, L.F..

Articolo 11

Titoli di credito

Viene introdotta la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

La sospensione opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti agli articoli 9, comma 2, lettere a) e b) e 9-bis, comma 2, L. 386/1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, L. 386/1990.

Viene, inoltre, sospesa la trasmissione alle CCIAA da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020.

Nel caso siano stati già pubblicati le CCIAA provvederanno, di ufficio, alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, L. 386/1990.

Viene, inoltre, precisato che l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione (9 marzo – 30 aprile 2020) è pagabile nel giorno di presentazione.

Articolo 12

Soggetti che possono accedere al Fondo Gasparrini

Viene chiarito che possono accedere al cd. Fondo Gasparrini previsto per le prime case anche le ditte individuali e gli artigiani, in quanto soggetti rientranti nella nozione di lavoratori autonomi.

 

 

Inoltre, con il comma 2, viene previsto che, per 9 mesi a decorrere dal 9 aprile 2020, i benefici del Fondo sono fruibili anche ai mutui in ammortamento minore a 1 anno, normalmente esclusi dai benefici.

Articolo 13

Fondo di garanzia centrale pmi

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L’importo massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore alternativamente a:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo non può essere superiore i costi salariali previsti per i primi 2 anni;

2. il 25% del fatturato 2019;

3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le pmi e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue. La riassicurazione può essere innalzata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola

 

 

quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

f) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67, L.F., purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c), Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;

g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, D.M. 6 marzo 2017;

h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

i) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garanti;

j) previa autorizzazione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività  si  considera  altresì  l’ammontare  dei  ricavi  risultante  dall’ultima  dichiarazione dei

 

 

redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178, L. 232/2016, maggiorato dello 0,20%. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

k) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;

i) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

l) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Articolo 14

Credito sportivo

Viene estesa al 31 dicembre 2020, l’operatività del Fondi di garanzia per l’impiantistica sportiva.

Soggetti interessati sono le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Inoltre, vengono snellite le procedure di attivazione del comparto.

Articolo 18

Sospensione versamenti

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamenti relativi:

 

 

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta;

b) all'Iva.

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione, tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sia almeno pari il 50%.

La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione, inoltre, si applica anche agli enti non commerciali compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non   in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti Iva per aprile e maggio si applica, a prescindere dai ricavi o compenso del periodo precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente versate).

Da ultimo, viene previsto il mantenimento dei precedenti benefici per i seguenti soggetti che non rientrassero nei nuovi parametri dimensionali:

• settori particolarmente colpiti dalla crisi (come evocati nel D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020), sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti al 1° giugno, in unica soluzione o 5 rate di pari importo;

• Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo. Ai fini del controllo di una corretta fruizione dei nuovi benefici, gli enti assistenziali e previdenziali scambiano con l’Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione al fine di poter effettuare adeguati riscontri sulla sussistenza dei requisiti di legge (decremento del fatturato e corrispettivi).

 

Articolo 19

Proroga sospensione applicazione ritenute su lavoro autonomo e agenti

La norma prevede l’abrogazione dell’articolo 62, comma 7, del D.L. 18/2020, che viene riscritto dal decreto, ampliandone l’ambito temporale. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia – con ricavi o compensi  non superiori  a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (normalmente il 2019) - viene prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi o ricavi percepiti da lavoratori autonomi e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Rimane fermo l’obbligo di comunicare la scelta opzionale al soggetto erogante i compensi, con rilascio di un’apposita dichiarazione in tal senso.

Le ritenute dovranno essere versate – direttamente dal percipiente le somme - in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate di uguale importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Articolo 20

Versamento acconto imposte di giugno

Viene previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto Irpef, Ires e Irap, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che esso risulti comunque in misura pari almeno all’80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La previsione concerne solo gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21

Rimessione in termini per i versamenti verso la P.A.

Si considerano come tempestivi, se effettuati entro il 16 aprile, i versamenti scadenti al 16 marzo 2020 e già prorogati, per effetto di quanto previsto dall’articolo 60, D.L. 18/2020, al 20 marzo.

Articolo 22

CU 2020

Viene prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, se le certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre  il termine del 31 marzo 2020, a condizione, tuttavia, che l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU all’Agenzia entro il termine della presentazione del modello 770 per i sostituiti che non possono utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, titolari di partita Iva).

Articolo 23

Proroga certificati per gli appalti

Viene estesa la validità dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020.

Trattasi dei certificati che consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e subappalti.

Si aggiunge, che la presenza del certificato in corso di validità, autorizza l’effettuazione delle compensazioni per il pagamento delle predette ritenute e dei contributi previdenziali.

Articolo 24

Agevolazione prima casa

Vengono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini:

- di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986; 

- di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all’articolo 7, L. 448/1998.

 

Articolo 25

Assistenza Caf

Viene previsto che, fino alla fine dell’emergenza Covid-19, i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al Caf o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.

Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Articolo 26

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Articolo 27

Cessione di farmaci a uso compassionevole

La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto.

I suddetti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, Tuir.

In altri termini, ai fini Iva la cessione viene equiparata alla distruzione ed esclusa la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Articolo 28

Società semplici

La norma modifica il regime fiscale di tassazione dei dividendi incassati dalle società semplici, provvedendo a modificare il contenuto dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019, sulla base di quattro specifiche direttrici:

1. ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir;

2. chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibili ai soci persone fisiche della medesima società;

3. disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibili ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti;

 

 

4. disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. La nuova disciplina si applica ai dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 29

Processo tributario

Viene stabilito che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti   nell’albo di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite con D.M. 163/2013 e dai successivi decreti attuativi.

Introducendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 16, D.P.R. 115/2002, è data la possibilità agli uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente.

Infine, in deroga al termine di cui all’articolo 67, comma 1 del D.L. 18/2020, vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori è anticipato alla data dell’11 maggio 2020, così come prevista dall’articolo 36 del decreto (vedi oltre) in proroga rispetto alla precedente scadenza assegnata al contribuente del 15 aprile 2020.

Articolo 30

Credito di imposta sanificazione

Viene estesa l’agevolazione introdotta dall’articolo 64, D.L. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro), includendo le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Le modalità attuative saranno disposte con apposito decreto del Mise e del Mef.

Articolo 34

Divieto cumulo

Ai fini della fruizione dell’indennità prevista dall’articolo 44, D.L. 18/2020 (Fondo di ultima istanza per i lavoratori autonomi), i professionisti devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse Professionali) e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente né essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Articolo 35

Pin Inps

Fino al termine dello stato di emergenza e per l’intero periodo ivi considerato, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (pin Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Articolo 36

Termini processuali

Viene prorogato, all’11 maggio 2020, il termine relativo al rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti, previsto dall’articolo 83, D.L. 18/2020.

Conseguentemente, il termine iniziale slitta al 12 maggio 2020.

Sono esclusi dal rinvio di ufficio i procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304, c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.

Articolo 37

Procedimenti amministrativi

Viene stabilito che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Articolo 41

Lavoro

Viene estesa la possibilità di procedere a domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “9” anche ai lavorati assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, come prevista dall’articolo 22, D.L. 18/2020, viene estesa anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Inoltre, viene prevista l’esenzione da imposta di bollo per le suddette domande.

Articolo 44

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 9 aprile 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione in GU.

 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

 

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.