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Maggio 2020

Tra le diverse novità del decreto troviamo all’art. 119 le nuove disposizioni relative all’ecobonus e al sismabonus, con una detrazione incrementata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I soggetti interessati all’agevolazione sono però solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professione.

C’è la possibilità alternativa all’utilizzo diretto del bonus di cedere il credito d’imposta al costruttore incaricato ai lavori (con uno sconto in fattura) o direttamente ad una banca.

La scelta di optare per la cessione del credito alla banca o lo sconto in fattura è subordinata ad una comunicazione che avverrà esclusivamente in via telematica come stabiliranno i decreti attuativi di prossima emanazione.

Quali sono i lavori che rientrano nell’agevolazione?

Gli interventi definiti “trainanti” sono due:

1) il cappotto termico dell’edificio;

2) la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore.

Vengono definiti trainanti perché la possibilità di estendere l’agevolazione ad altri lavori sussiste solamente se viene realizzato almeno uno tra questi due investimenti.

Gli interventi “secondari” sono invece:

- installazione di pannelli solari;

- impianti di accumulo di energia per i pannelli solari stessi;

- rifacimento delle facciate;

- installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche;

- altri interventi ricompresi nel vecchio ecobonus.

Hanno accesso allo sconto del 110%, da soli, anche gli interventi di messa in sicurezza sismica.

Quanto si può spendere?

Gli edifici unifamiliari hanno un tetto massimo di spesa ammissibile di 60mila euro per il cappotto termico e di 30mila euro per la caldaia (nel caso di condomini questi limiti vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari); gli interventi considerati principali (cappotto e caldaia) sono realizzabili fino al tetto massimo di 48mila euro. Per il sismabonus invece la legge rimanda alla legge previgente (tetto di 96mila euro).

Si attendono comunque ulteriori specificazioni e chiarimenti nel merito anche di questa disposizione agevolativa.

 

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