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Giugno 2020

Cassa integrazione e tipologie: ecco le novità.

Cassa integrazione ordinaria e Fondo di Integrazione salariale

 Per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei due ammortizzatori sociali è possibile chiedere la proroga del trattamento per l’emergenza Covid-19 alle seguenti condizioni:

- necessaria fruizione integrale della prima tranche di 9 settimane concesse con il Decreto Cura-Italia;

- possibilità di chiedere ulteriori 5 settimane entro il periodo del 31 agosto 2020;

- obbligo di avviare l’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto da svolgere anche in via telematica;

- possibilità di chiedere ulteriori 4 settimane previo godimento integrale del 14 settimane pregresse solo per periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro del settore del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile chiedere in maniera integrale le 9 settimane aggiuntive.

E’ stata ampliata la platea dei beneficiari fino ai rapporti in essere al 25 marzo 2020.

Breve commento: per l’ennesima volta, uno dei passaggi più importanti di questa serie di decreti è arrivato con modalità tardive e imprecise. Risulta fondamentale attendere le prossime istruzioni INPS che detteranno le modalità tecniche di presentazione corretta delle istanze. Nel mentre potremo portare avanti le informative alle organizzazioni sindacali.

 

Cassa integrazione relativa ai Fondi Bilaterali.

 Il riferimento è ad esempio al fondo dell’artigianato noto come FSBA. Le medesime condizioni di cui sopra trovano applicazione anche per questa tipologia di ammortizzatore sociale.

 Breve commento: FSBA, come ha dimostrato, è molto lento nell’espletamento delle pratiche anche perché, non essendo gestito dall’INPS, la sua operatività è subordinata a delibere ad hoc dell’organo amministrativo del Fondo.

 

 Cassa integrazione in deroga.

 Fortemente ritoccata, soprattutto sul versante procedurale, la cassa integrazione in deroga presenta le seguenti caratteristiche:

- necessaria fruizione integrale della prima tranche di 9 settimane concesse con il Decreto Cura-Italia;

- necessaria fruizione integrale delle ulteriori 4 settimane concesse in via eccezionale alla Regione Veneto, qualificata a suo tempo come “zona gialla”;

- possibilità di chiedere ulteriori 5 settimane entro il periodo del 31 agosto 2020;

- possibilità di chiedere ulteriori 4 settimane previo godimento integrale delle 14 settimane pregresse solo per periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

Esclusivamente per i datori di lavoro del settore del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile chiedere in maniera integrale le 9 settimane aggiuntive.

E’ stata ampliata la platea dei beneficiari fino ai rapporti in essere al 25 marzo 2020.

La domanda di concessione può essere trasmessa solo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del DL Rilancio alla sede INPS e non più alla Regione. L’INPS pagherà un acconto del 40% del trattamento di cassa integrazione entro 15 giorni e successivamente salderà il residuo. In caso di pagamento superiore al dovuto, l’INPS si rivarrà sulle aziende che potranno rivalersi sui dipendenti.

Breve commento: ad oggi era possibile solo presentare istanze, alla Regione Veneto, per un massimo di 9 settimane.

L’estromissione della Regione è finalizzata ad anticipare i pagamenti delle casse integrazioni in deroga. Sicuramente è necessaria una circolare INPS chiarificatrice delle modalità operative da implementare.

Il meccanismo del recupero dell’anticipo della cassa integrazione sul datore di lavoro rappresenta sicuramente una fonte di potenziali criticità.

 

 

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