Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Giugno 2020

Aiuti, congedi, permessi e bonus baby-sitter: a chi spettano e come richiederli.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni.

Le Regioni, con apposito provvedimento, potranno contribuire ai costi salariali delle imprese con la finalità di evitare i licenziamenti durante la pandemia da Covid-19.

La sovvenzione verrebbe concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore (retroazione fino al 1 febbraio 2020), a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale l’aiuto è concesso.

Il trattamento non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda comprensiva dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori beneficiari.

E’ possibile cumulare più agevolazioni diverse ma in ogni caso la sovracompensazione non può superare il costo salariale del personale interessato. 

Breve commento: necessario intervento della Regione Veneto che attivi lo strumento e ne definisca i caratteri operativi.

Non è una cassa integrazione guadagni.

Proroga congedi parentali Covid-19 e riproposizione Bonus Baby-sitter.

Per quanto riguarda i genitori-lavoratori di figli la cui età non superi i 12 anni, è possibile fruire, entro e non oltre il 31 luglio, di ulteriori 15 giorni di congedo (continuativi o frazionati), retribuito al 50% della retribuzione. Per fruire di tali congedi, sarà necessario rivolgersi ad un patronato o effettuare la richiesta sul sito dell’INPS, utilizzando il PIN dispositivo personale.

Eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti entro il 31 luglio 2020 fino a capienza (per un massimo di 15 giorni), saranno convertiti in congedo COVID d’ufficio da parte dell’Ente, senza che sia necessario riproporre ulteriore domanda e senza che tali periodi siano computati a titolo di congedo parentale ordinario.

I genitori-lavoratori di figli minori di 16 anni, hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa per tutto il periodo nel quale le attività didattiche e i servizi educativi per l’infanzia sono sospesi, senza retribuzione né contribuzione, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni (comprendendo anche il periodo previsto dal DL Cura Italia, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa è possibile fruire del cosiddetto Bonus Baby-Sitter, erogato direttamente dall’INPS al richiedente, per un valore massimo di € 1.200,00 (il valore del Bonus è di € 600,00 per i soggetti che già hanno richiesto il Bonus in precedenza) e può essere utilizzato, oltre che per prestazioni di baby-sitting tramite l’utilizzo del Libretto di Famiglia, per l’iscrizione ai centri estivi dei figli e altri servizi diretti all’infanzia.

Breve commento: per quanto sia apprezzabile l’aver prorogato uno strumento atto a sopperire alla assenza delle strutture educative alle quali affidare la prole durante l’indetto periodo di riaperture delle attività lavorative, le procedure previste, oltre che necessitare di recepimento da parte dell’INPS prima di essere fruibili, risultano, specialmente per quanto riguarda il bonus Baby-sitter, particolarmente macchinose e si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato, piuttosto che agire personalmente.

Proroga Congedi retribuiti ex art. 33 legge 104/1992.

Come già successo per i mesi di marzo e aprile, anche per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno 2020, è stata prevista dal decreto legge un’estensione degli ordinari 3 giorni mensili di congedo retribuito, pari a ulteriori 12 giornate di congedo.

Breve commento: si fa presente che ciò non significa che si potranno fruire di 15 giornate per ognuno dei mesi di maggio e di giugno ma vuol dire che tra maggio e giugno si potranno fruire in totale 18 giornate di congedo (3 nel mese di maggio, 3 nel mese di giugno e 12 da godere quando necessario).

Smart-working.

Fintanto che si protrarrà l’emergenza sanitaria, sarà diritto dei genitori-lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che non vi sia altro genitore che benefici di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione), di strumenti di sostegno al reddito (es. NASPI) o non-lavoratore, richiedere e ottenere di effettuare la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile, purché la prestazione lavorativa sia compatibile con tale modalità.

Le modalità di instaurazione di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa risulta essere semplificata dal DPCM del 1° marzo 2020. Infatti non è necessario che intercorra tra le parti un accordo scritto ma basterà ricorrere ad un’autodichiarazione da parte del datore di lavoro e sarà comunque necessaria la trasmissione della pratica al Ministero del Lavoro in via telematica.

Breve commento: se guardando questa crisi mondiale si dovesse cogliere un aspetto positivo, sarebbe certamente l’emersione di questa modalità lavorativa, che oramai da anni è utilizzata con successo all’estero per conciliare al meglio i tempi vita-lavoro. Grazie questa esperienza è probabile che molti datori di lavoro, che si sono trovati costretti a familiarizzare con questa modalità lavorativa, la applichino sempre di più nel futuro dato che rappresenta un forte abbattimento dei costi-vivi aziendali (energia elettrica, affitti di uffici, buoni pasto, ecc.).

 

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.