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Settembre 2020

La direttiva 2455 del 5/12/2017 ha profondamente modificato la disciplina delle vendite comunitarie a distanza.

La ratio della norma, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2021 e verrà però traslata al 1° luglio 2021, è quella di semplificare gli adempimenti per gli operatori del settore on line che occasionalmente operano in paesi intra unionali verso clienti privati.

Vengono abolite le soglie di monitoraggio ad oggi differenti da Stato a Stato ed uniformate tutte all’unico parametro dei 10.000 euro annui, al di sotto dei quali non sarà obbligatoria la rappresentanza fiscale oltre confine.

Al superamento di tale soglia invece, come avviene ora in misura differenziata da Paese a Paese, scatterà la tassazione nel Paese di destino della merce, e sarà quindi necessario identificarsi ai fini iva o nominare un rappresentante fiscale.

La grande e vera semplificazione, alternativa a quanto specificato sopra e quindi alle diverse formalità fiscali e amministrative da intraprendere all’estero, che nella prassi riscontriamo essere ad oggi molto problematiche per gli operatori italiani con non pochi problemi di comunicazione, assistenza e organizzazione, sarà però quella dell’estensione del regime MOSS anche al commercio elettronico indiretto, ovvero quello più diffuso della vendita a distanza di beni.

Anche con pagamento e accordo commerciale on line e successiva consegna fisica della merce, infatti, gli operatori potranno avvalersi dello sportello unico della piattaforma per adempiere ai relativi obblighi Iva.

Avvalendosi del regime semplificato MOSS, gli operatori potranno, attraverso una dichiarazione trimestrale redatta dal proprio professionista e presentata telematicamente in Italia, adempiere alle formalità transfrontaliere operando indistintamente in tutti i Paesi comunitari senza ulteriori adempimenti nel Paese di destino.

Altra novità che entrerà in vigore sarà l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per tutte le vendite a distanza, per le quali faranno fede tutte le giustifiche delle transazioni tracciabili nelle piattaforme digitali.

Con vendita a distanza si intende inoltre, sempre per disposizione normativa aggiornata, la transazione nella quale il trasporto viene sempre fatto in nome e per conto del cedente, con la sua partecipazione diretta o indiretta, a prescindere quindi dagli intenti degli interlocutori coinvolti nella transazione.

Questo chiarimento permette di scongiurare la discrezionalità dell’imposizione delle spese di trasporto e dell’acquisto/vendita, le quali devono sempre scontare la normativa, seppure più sfavorevole, del paese di destino.

Purtroppo l’emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto il ritardato avvio di tale nuova ed aggiornata disciplina fiscale, che a livello comunitario rappresenterà sicuramente una grande sfida per gli operatori e-commerce ed i loro commercialisti.

 

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