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Novembre 2020

Il superbonus 110%, o super sisma eco bonus come lo chiama qualcuno, sta mettendo in evidenza diverse criticità di applicazione. E siamo solo all’inizio.

Spesso veniamo coinvolti nella risoluzione e nella richiesta di consulenza su specifici casi di applicazione.

Sulla base di essa ci sentiamo di offrire le considerazioni seguenti.

La norma, che arriva a prevedere addirittura 40 passaggi fra attestazioni e certificazioni per apportare alla finale fruizione del beneficio fiscale, appare letteralmente e inizialmente di facile comprensione, salvo tuttavia mettere in luce diverse difficoltà nella sua applicazione al caso specifico e infiniti passaggi procedurali da gestire obbligatoriamente.

Si susseguono centinaia di interventi chiarificatori della dottrina e delle Entrate, con cadenza giornaliera e parametrati al caso specifico, interventi che i professionisti di studio stanno tenendo monitorati.

L’ unica soluzione in taluni casi però, sulla base della nostra specifica esperienza di questi mesi a supporto dei clienti, rimane quella di formalizzare un’istanza di interpello che consenta di avere una risposta ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, prospettando in qualità di professionisti abilitati delle soluzioni interpretative del caso, sulle quali il Fisco possa esprimersi.

Questa operazione garantisce una certa tranquillità d’azione e di movimento al committente verso l’esecuzione agevolata dei lavori.

A titolo esemplificativo, una recente ed interessante presa di posizione degli Uffici, con la risposta all’interpello 523 del 4 Novembre 2020, stabilisce come vadano intesi i requisiti di autonomia e indipendenza di cui deve godere un immobile per poter fruire del beneficio al 110%.

Per autonomia si intende la possibilità di accedere all’immobile dall’esterno, ma la novità sta nel ricomprendere nel bonus l’edificio indipendentemente l’accesso dall’esterno sia da strada privata, pubblica o cortile comune.

Tali problematiche finora erano più volte state causa di fraintendimenti applicativi.

Per indipendenza dell’immobile invece va intesa la dotazione dell’immobile di impianti di luce, acqua, gas a sé stanti, non condivisi quindi con altri potenziali beneficiari. Le utenze per così dire debbono essere indipendenti e singolari per quella specifica unità immobiliare.

Alla luce di questi chiarimenti posizione singolare è quella dell’immobile unifamiliare che viene diviso in due unità a sé stanti, una al piano superiore una al piano inferiore.

In detta specifica situazione immobiliare, dotata di autonomia e indipendenza già nella fase antecedente ai lavori, l’Agenzia esclude però l’estensione dei limiti delle agevolazioni 110% ai due immobili risultato dell’operazione, parametrandoli invece ad un solo immobile unifamiliare, quello di partenza.

Super bonus 110%, fra interpelli, autonomia ed indipendenza.

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