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Novembre 2020

Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 34 del 25 giugno 2020, ha chiarito in maniera esplicita come i vari bonus fiscali (ristrutturazione, eco bonus, sisma bonus), quelli già presenti nel panorama fiscale da anni e solo prorogati ulteriormente in questo esercizio, spettino anche alle società immobiliari e alle imprese di costruzione, per gli interventi effettuati sui propri beni patrimonio e merce.

Pertanto per espressa previsione del Fisco non vengono più escluse a priori dagli interventi agevolati del panorama delle ristrutturazioni le società immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate in realtà aveva sempre ammesso le detrazioni relative ai bonus ristrutturazione ed eco bonus per i soli immobili strumentali delle aziende, ovvero quelli sfruttati per lo svolgimento della propria attività operativa.

Veniva stabilito invece che le agevolazioni non spettassero per gli immobili patrimonio o merce, ovvero quelli dai quali o attraverso i quali, la società produce e realizza redditi come tipicamente avviene per le società immobiliari di gestione o di costruzione.

Parallelamente a detto importante chiarimento che ha stravolto l’orientamento delle Entrate, quest’anno abbiamo anche assistito col Decreto Rilancio all’introduzione nella panoramica delle agevolazioni al tanto acclamato superbonus 110%, attivo dal 1 luglio 2020, il quale però spetta solo ai contribuenti privati, se non in una determinata e precisa condizione. Ecco quale precisamente.

Le società possono fruire del bonus al 110% solo quando appartengono ad un condominio a prevalente destinazione abitativa e vi siano interventi trainanti sulle zone comuni, i quali comportano il trasferimento del beneficio anche a dette società “inquiline” però solo per questi interventi sulle zone comuni e mai in tutti gli altri casi.

A ragion del vero va però posta l’attenzione sul fatto che le imprese, seppure escluse dal maggiorato superbonus al 110%, eccezion fatta per gli interventi predetti, differentemente dai contribuenti privati possono però detrarre l’iva sulle spese acquisti sostenute e beneficiare anche di una riduzione del carico fiscale in termini di imposte dirette grazie ad esse.

Essendo l’aliquota iva pari al 22%, e sommando ad essa il risparmio fiscale che genera la deducibilità dei costi sostenuti per gli interventi delle imprese, capiamo come il differenziale fra i benefici fiscali garantiti alle società nel panorama della ristrutturazione con gli ordinari bonus esistenti al 50% 65% 70% 80%, e quelli invece riservati ai privati al 110% è di fatto nullo, o quasi.

Ricordiamo inoltre che l’iter per fruire delle “vecchie” agevolazioni è ben più disteso e privo di insidie rispetto a quello di nuova introduzione.

Capiamo bene, alla luce di tutto quanto premesso, come il panorama delle agevolazioni non possa assolutamente essere tralasciato, tantomeno dalle società, rappresentando invece anche per esse un’ottima opportunità di investimento.

 

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