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Gennaio 2021

Il DL 137/2020, convertito con la legge 176/2020, istituisce un Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

In particolare, alle seguenti condizioni:

  1. alla data del 29.10.2020 era in essere un contratto di locazione di tipo abitativo ubicato in comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003 (la bozza della legge di bilancio ripropone la stessa misura senza il riferimento temporale al 29.10.2020);
  2. viene concessa una riduzione del canone; 
  3. l’immobile dato in locazione viene adibito dal conduttore ad abitazione principale.

il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto per un valore fino al 50% della riduzione del canone (il valore potrà subire rideterminazioni in base alle risorse stanziate per questa misura) fino ad un massimo di Euro 1.200 per singolo locatore. 

Se la misura rimanesse questa, quindi, per ottenere effettivamente 1.200 Euro il locatore dovrebbe ridurre il canone di 200 Euro al mese (200/2 = 100. 100 x 12= 1.200).

Si noti che il limite massimo del contributo è riferito al locatore e non al contratto, pertanto se il medesimo soggetto è parte locatrice di più contratti il contributo non potrà comunque superare il limite di 1.200 Euro.

La rinegoziazione del canone va comunicata all’Agenzia delle Entrate in via telematica con il modello RLI ai fini dell’ottenimento del contributo, ma, in ogni caso, vale la pena attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 60 giorni dal 25.12.2020, data in entrata in vigore del provvedimento.

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