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Gennaio 2021

La Legge 178/2020, cd. Legge di Bilancio 2021, ha interessato su varie tematiche la normativa relativa alle detrazioni fiscali attinenti ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili. Super bonus, Eco bonus e Sisma bonus, oltre che la versione depotenziata al 50% delle manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, oramai conosciutissimi, sono stati tutti prorogati anche nel 2021 e in alcuni casi oltre.

Tutte le proroghe sono comunque soggette all’approvazione preventiva dell’Ue. Ci focalizzeremo soprattutto per quanto riguarda il Superbonus 110%.

Introdotto dal Decreto Rilancio, lo studio ne sta seguendo l’evoluzione normativa ormai da mesi, tramite i suoi professionisti, con particolare attenzione alle interpretazioni fornite delle Entrate e con consulenze finalizzate alla redazione dei visti di conformità, in qualità di dottori commercialisti e intermediari abilitati.

Per il Super Bonus è arrivata la proroga al 30 giugno 2022.

E’ stata inoltre definita puntualmente la portata dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui deve essere dotato l’immobile per poterne fruire. Nello specifico la notizia più interessante è che un solo impianto condiviso con altre unità immobiliari, al rispetto degli altri parametri richiesti dalla Legge, non preclude mai la fruizione dell’agevolazione al 110%.

E’ stato inoltre precisato come la situazione a cui fare riferimento per la spettanza e la portata delle detrazioni sia sempre quella dell’edificio prima dell’inizio dei lavori.

Cambiando rotta in qualche modo rispetto alle interpretazioni del passato. Gli importi e i tetti delle detrazioni erano anche allora riferiti alla situazione ante intervento, ma la spettanza e l’inclusione o l’esclusione  fra quelli agevolati potevano basarsi sulle condizioni raggiunte dall’immobile al termine dei lavori.

Esempio pratico: l’unità immobiliare non funzionalmente autonoma, che raggiunge l’autonomia solo per mezzo degli interventi sui quali si vuole ottenere la detrazione, non beneficia del 110% perché carente di uno dei requisiti del Superbonus in origine.

L’isolamento del tetto inoltre, da diritto al 110% indipendentemente il sottotetto sia riscaldato o meno, interpretazione estensiva pro contribuente in questo caso quindi.

In relazione alle asseverazioni e ai visti di conformità necessari per la cessione e lo sconto in fattura, specificatamente e solo per il 110%, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere trasmessa dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, dal dottore commercialista nel nostro caso, e le spese relative al suo onorario rientrano nella detrazione.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti o consulenze.

 

 

 

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