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Febbraio 2021

Il Sismabonus non spetta all’azienda costruttrice qualora ci si avvalga della normativa di cui all’art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013, cosiddetto Sismabonus acquisti.

Stiamo parlando della disciplina che prevede il passaggio automatico delle detrazioni all’acquirente al momento dell’acquisto di un immobile entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione, sul quale il costruttore non abbia precedentemente fruito in proprio delle agevolazioni fiscali relative al miglioramento sismico.

Per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 commi 1-bis e ss. del DL 63/2013 eseguiti dall’impresa, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate la fruizione del sismabonus in capo all’impresa pregiudica il beneficio in capo agli acquirenti degli immobili.

Nella risposta 70/2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato però il via libera ufficialmente al combinato eco bonus e sisma bonus, anche alla luce delle recenti modifiche, con benefici combinati quindi fruibili sia per il costruttore che per il privato acquirente su due binari differenti.

Semplificando la portata della normativa, l’azienda costruttrice godrà delle originarie previsioni e detrazioni secondo le previsioni del classico Eco Bonus, indipendentemente su immobili merce, strumentali o patrimonio, ma con le aliquote bloccate agli oramai consolidati 50-65% e solo relativamente alla parte di lavori afferenti alla riqualificazione energetica.

Per l’acquirente dell’immobile invece, al rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, sorgono le detrazioni fiscali relative al Sisma bonus acquisti, su tetto massimale di spesa a 96.000.

Se l’acquirente è un privato fruirà in proprio del credito fiscale esteso dal decreto Rilancio al 110%, se è un’impresa al 75 o 85% in relazione al miglioramento di classe di rischio sismico apportato, in base alla normativa sisma precedente al superbonus.

Credito fiscale che a sua volta ed in ogni caso l’acquirente potrà farsi scontare in fattura dal costruttore/rivenditore oppure vendere autonomamente in proprio ad un terzo o una banca.

Si innescano una serie di considerazioni economico, finanziare e fiscali sulla fattibilità e convenienza dell’operazione, da ambo le parti.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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