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Giugno 2021

Facciamo seguito al nostro approfondimento del 14 giugno 2021 u.s., per ricordare l’introduzione dei regimi opzionali OSS e IOSS per il trattamento dell’iva nel commercio elettronico B2C.

Debutterà l’OSS (One Stop Shop) al fine di semplificare gli obblighi IVA:

  • per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.

In parallelo, è stato introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro

Convinti possa essere uno spunto per tutti, proponiamo di seguito la rubrica “Domande-Risposte” con i principali quesiti e richieste finora pervenuti ai nostri professionisti.

 

D: Esistono ancora le soglie per ciascun stato UE?

R: No, le soglie sono state abolite. La soglia unica per le vendite a distanza di beni è fissata ad € 10.000,00.

 

D: Il valore da considerare per il calcolo della soglia di € 10.000 è quello dei corrispettivi al lordo od al netto dell’IVA?

R: La soglia è al netto dell’iva, quindi si verifica l’imponibile

 

D: Qual è la decorrenza della valutazione della soglia di € 10.000?

R: Va verificato l’anno precedente e l’anno in corso.

 

D: Sono obbligato ad iscrivermi se non supero la soglia di € 10.000? Ed, al contrario, se la supero?

R: Se l’ammontare delle vendite è inferiore alla soglia, si applica iva italiana al 22%. Si può decidere anche di aderire al regime opzionale OSS*, che permette di applicare l’iva del paese di destinazione finale, ma vincolando l’iscrizione per un triennio completo. In caso di superamento della soglia invece, ci sono due possibilità: o identificarsi in ciascuno degli Stati in cui si venderà, oppure registrarsi al regime OSS. 



D: Come ci si iscrive ai regimi e da quando decorre l’iscrizione?

R: Per iscriversi, si accede dal menu di sinistra in home page dell’Agenzia delle Entrate “Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS**”. La registrazione deve essere eseguita direttamente dal cliente che intende registrarsi, tramite accesso all’Agenzia con credenziali Fisconline, CNS o SPID. La registrazione è valida dal primo giorno del trimestre successivo per il regime OSS, dalla data di rilascio del numero identificativo IOSS per quest’ultimo.

 

D: In fase di registrazione, vengono richiesti dei dati tra i quali il sito internet. Ma se vendo tramite Amazon devo indicare anche questa piattaforma?

R: No, va indicato solo il sito della società, non le eventuali piattaforme di vendita.

 

D: Se si vende tramite Amazon in stati esteri UE è possibile iscriversi all’OSS?

R: Certamente, si tratta di un’operazione lineare, dall’Italia ad uno stato dell’Unione Europea.

 

D: Se vendo dei beni via web ad un consumatore francese ma con consegna in Spagna, quale aliquota iva viene applicata?

R: se l’azienda venditrice si trova sotto la soglia di € 10.000 e non è iscritta all’OSS, opererà iva italiana. Se è iscritta, applica l’iva di destinazione finale, quindi iva spagnola. Se supera la soglia e non è iscritta, dovrà identificarsi ai fini iva in Spagna.

 

D: Un’impresa italiana ha avviato un’attività di commercio in drop shipping. Vende i propri articoli che acquista però da un fornitore extra UE e che farà consegnare direttamente a clienti privati UE ed EXTRA UE. A quale regime deve iscriversi?

R: Al regime IOSS, applicando l’iva a destinazione. Unica nota da segnalare è che il valore intrinseco del bene importato deve essere inferiore ad € 150.00

 

D: Posso iscrivermi ad entrambi i regimi? 

R: Assolutamente sì, sono compatibili.

 

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