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Giugno 2021

Due risposte molto interessanti fornite dall’Agenzia delle Entrate in questo mese di Giugno 2021, la n. 433 e n. 437 nello specifico, hanno aperto ulteriori ed interessanti scenari sulle potenzialità relative ai bonus fiscali sugli immobili. 

Sia per quanto riguarda le imprese di costruzione direttamente impegnate nell’attività economica, sia per i potenziali acquirenti privati, questi ultimi interessati non tanto all’attività lucrativa ma a minimizzare l’esborso per acquistare la propria abitazione.

Alla luce delle recenti posizioni degli Uffici, sugli interventi di ristrutturazione, risanamento edilizio o restauro conservativo, svolti da imprese di costruzione sia mediante demolizione e ricostruzione che direttamente su immobili pre-esistenti, sono fruibili sia le detrazioni in capo all’impresa stessa ai sensi delle discipline EcoBonus e SismaBonus tradizionali, che quelle IRPEF in capo al soggetto privato acquirente ai sensi del co.3 dell’art. 16 bis del Tuir. Previo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Con queste posizioni quindi l’Agenzia si discosta da altre visioni più restrittive precedentemente prese in relazione ad altri casi di possibile cumulabilità dei benefici lato impresa e contribuente. 

In tema sisma bonus acquisti, per esempio, disciplinato dal comma 1 septies dell’art. 16 DL 63/2013, è ormai chiaro che gli Uffici ritengano che il beneficio fiscale sia alternativo e dipenda per l’acquirente dalla scelta fatta a monte dall’impresa di costruzione (Interpello 70/2021).

Se le detrazioni dell’impresa sono parametrate sui costi di acquisto dei materiali e della manodopera necessari al completamento dell’intervento però il co. 3 dell’art. 16 bis del Tuir pone come base di calcolo delle detrazioni fiscali il prezzo di cessione, nel limite del 25% e del tetto massimo di spesa dei 96.000 euro per unità immobiliare. 

La ratio alla base dell’agevolazione è quindi premiare un acquisto di immobile precedentemente ristrutturato e non tanto calmierare i costi analitici sostenuti per materiali e manodopera che risultano necessari all’intervento migliorativo, per questo il beneficio parrebbe essere doppio e non alternativo come avviene invece nel caso del Sisma bonus acquisti.

Complice la possibilità di cedere il credito contestualmente alla cessione dell’immobile e di tutte le previsioni introdotte col DL. 34/2020, è facilmente presumibile come anche in questa particolare tipologia di interventi si aprano scenari incredibili dal punto di vista economico finanziario nell’impostare l’operazione.

I professionisti di studio specializzati nella materia fiscale sugli immobili rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

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