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Settembre 2021

Gli enti del Terzo settore devono esercitare le attività di interesse generale in base ai criteri di prevalenza in rapporto ad eventuali ulteriori attività d’impresa.

I criteri per determinare tale prevalenza sono stati individuati:

  • dal DM 19.5.2021 n. 107 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.2021 n. 177), per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali;
  • dal DM 22.6.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.2021 n. 203), per gli enti dotati della qualifica di impresa sociale.

Gli enti del Terzo settore (ETS) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  • tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti in un apposito decreto (art. 6 del DLgs. 117/2017).

Il DM 19.5.2021 n. 107 ha definito i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Il DM 19.5.2021 n. 107 è in vigore dal 10.8.2021. La sua prima applicazione, tuttavia, dovrebbe avvenire l’anno prossimo (2022) poiché i criteri in esso definiti presuppongono la disponibilità dei valori delle entrate e delle uscite dell’ente a fine esercizio, nonché il funzionamento degli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal DM 15.9.2020 n. 106 e di prossima operatività.

Il DM 107/2021 troverà applicazione nei confronti degli ETS, diversi dalle imprese sociali, che si iscriveranno al RUNTS. Tale iscrizione è strumentale all’acquisizione della qualifica di ETS la quale, nelle more dell’operatività del registro, è attribuibile esclusivamente a ODV, APS e ONLUS (in dipendenza della loro iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell’art. 101 co. 2 e 3 del DLgs. 117/2017).

Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con l’attività di interesse generale, sono esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS.

Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’ente.

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:

  • al 30% delle entrate complessive dell’ente. Secondo la relazione illustrativa alla bozza del decreto, la nozione di entrate complessive sarebbe onnicomprensiva, tale da assorbire non solo le entrate da corrispettivo, cioè i ricavi, ma anche le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal cinque per mille;
  • oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente. Nel computo dell’ammontare dei costi complessivi devono essere inclusi anche:
  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi per analoga mansione;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’at­tività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto (art. 3 co. 3 del DM 107/2021).

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in base al criterio prescelto, dandone conto nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (art. 13 co. 6 del DLgs. 117/2017).

Il mancato rispetto dei predetti limiti deve essere segnalato agli uffici del RUNTS, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente.

In tal caso, nell’esercizio successivo, l’ente è tenuto ad assumere un rapporto tra attività secondarie e attività di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla so­glia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

L’omessa comunicazione dello sforamento dei limiti all’ufficio del RUNTS o il mancato rispetto dell’obbligo di “rientro” determina la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita della qua­lifica di ETS.

Definite le regole sopra esposte, manca ancora una risposta: quanto manca ancora all’avvio del RUNTS?

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