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Febbraio 2023

Come ormai assodato, per gli edifici unifamiliari che al 30 settembre scorso avevano raggiunto il completamento di un sal al 30% dei lavori agevolati col Superbonus 110% ex DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, c’è la possibilità di completare i lavori entro il 31 Marzo prossimo, godendo comunque delle agevolazioni fiscali maggiorate per la riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico degli edifici con dette caratteristiche di indipendenza ed accessi autonomi dall’esterno.

Per i condominii e gli edifici plurifamiliari sappiamo invece che la scadenza era già stata posticipata al 2024, seppur con aliquote decrescenti.

Dal punto di vista operativo, i committenti dei lavori delle unifamiliari, godono quindi di un trimestre aggiuntivo per completare le opere agevolate.

Nonostante l’ampliamento però, come sempre in questa materia densa di contraddizioni e complicazioni, la minaccia era dietro l’angolo e si è infatti reso necessario pianificare per tempo gli adempimenti in termini di sostenimento delle spese, asseverazioni e attestazioni, comunque obbligatorie per non vincolare il cliente alla sola detrazione in dichiarazione dei redditi, spesso incapiente.

La norma infatti prevede la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura solo al completamento di un sal in misura pari ad almeno il 30% dei lavori, sempre tenendo conto dell’esercizio solare di sostenimento delle spese però, essendo le stesse assoggettate al principio di cassa.

Ecco quindi che se al 30 settembre la prima cessione era già avvenuta, come nella maggior parte delle pratiche, per un ipotetico primo sal asseverato e ceduto alla banca, si rende necessario poter asseverare con un’ulteriore pratica Enea (energetico) o un Allegato 1 (attinente ai lavori di miglioramento sismico) spese 2022 per un ammontare pari ad un ulteriore 30%, perché il contribuente possa esercitare le opzioni ex art. 121 DL 34/2020 di cessione e sconto in fattura.

In caso contrario infatti, qualora il delta delle spese dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, non abbia raggiunto detto ammontare del 30% e non sia quindi asseverabile, l’unica scelta possibile per il cliente è la detrazione in dichiarazione dei redditi di quel monte spese, ipotesi vincolante e che non prevede alternative.

Per quei lavori il cui completamento è avvenuto solo nel mese di gennaio, le spese era comunque opportuno farle anticipare al cliente permettendogli di legarle all’esercizio scorso con un’asseverazione a Sal parziale che racchiudesse tutte quelle spese che trovavano riscontro anche nell’effettiva esecuzione dei lavori.

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