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Febbraio 2023

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) è stato previsto un ravvedimento speciale che consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi di imposta precedenti, diverse da quelle intercettabili dai controlli automatizzati (ex art. 36-bis del DPR N. 600/73 e 54-BIS DEL dpr n. 633/72) e da quelle formali.

Sono di conseguenza escluse le dichiarazioni omesse, mentre vi rientrano le violazioni relative a dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione.

La normativa in esame consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non risultano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Ad esempio, sono ravvedibili:

  • Le violazioni in tema di dichiarazione infedele (punite nella misura base con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta o delle ritenute ex artt. 1, 2 e 5 del D. Lgs 471/97);
  • Le violazioni prodromiche alla dichiarazione, come quelle sulla fatturazione omessa/infedele ex art. 6, comma 1 del D. Lgs 471/97 (dal 90% al 180% dell’imposta) o per la detrazione Iva indebita ex art. 6, comma 6 D Lgs. 471/97 (90% dell’imposta);
  • Le violazioni inerenti al controllo formale delle dichiarazioni, punite nella misura del 30% (indebite detrazioni d’imposta e deduzioni dall’imponibile)

Esso si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, a prescindere da quando è stata commessa la violazione, inoltre è prevista la possibilità di versamento in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.03.2023.

Gli importi dovuti per il ravvedimento speciale si possono essere estinti mediante compensazione nel modello F24.

Il ravvedimento speciale è consentito sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese quelle di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73. In questi casi resta da valutare l’opportunità di accedere alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione d cui all’art. 13, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo d’imposta e degli interessi con decorrenza dal 31.03.2023.

 

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