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Febbraio 2023

L’INPS con la Circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 ci ricorda l’importo del contributo di accesso alla NASpI a carico dei datori di lavoro per l’anno 2023. Tale contributo, noto anche come “ticket sui licenziamenti”, ogni anno viene indicizzato in base al tasso di inflazione, aspetto che quest’anno assume una particolarmente rilevanza economica.

Per il 2023, per ogni anno di lavoro alle dipendenze il valore del contributo è pari a 603,10 euro che è la risultante del 41% di 1.470,99 euro. Il tetto del contributo è fissato in 1.809,30 euro per i contratti che hanno avuto una durata pari o superiore ai 36 mesi. La quota mensile da prendere in considerazione, qualora l’anzianità sia inferiore all’anno, è data dividendo l’importo annuale per dodicesimi. Il ticket è decisamente più impattante nell’ambito dei licenziamenti collettivi dove la percentuale, rispetto al trattamento di NASPI, con la quale va effettuato il calcolo è dell’82%. Di conseguenza, per ogni 12 mesi, il valore del ticket è pari a 1.206,21 euro, mentre per gli ex dipendenti che presentano una anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo da versare è pari a 3.618,63 euro. Questi importi, però, riguardano soltanto l’ipotesi in cui la procedura collettiva di riduzione di personale (ex articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) si sia conclusa con un accordo sindacale perché diversamente la misura del contributo è moltiplicata per 3 per ogni lavoratore interessato.

A questo punto, revisionate il costo di un licenziamento per il 2023, facciamo un excursus sulle situazioni che originano la necessità di scontare il contributo in questione.

Il ticket sul licenziamento deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il recesso, ogni qual volta il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve attraverso un atto volontario del datore. Esso è dovuto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non confermi l’apprendista al termine del periodo formativo;

Il contributo di ingresso alla NASpI è dovuto anche nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni dovute a giusta causa in quanto si concretizza una status di disoccupazione involontario che dà diritto al trattamento di sostegno al reddito. Si noti che gli effetti della giusta causa sono applicati anche nel caso in cui la donna presenti, durante il c.d. “periodo protetto” le proprie dimissioni, confermate avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro;

Il contributo di ingresso va versato anche nel caso in cui sia il padre a presentare le proprie dimissioni, con le stesse modalità di cui sopra, nei casi previsti dall’art. 28 del D.L.vo n. 151/2001 (sostituzione della madre del bambino perché morta, o gravemente malata, o perché quest’ultima ha abbandonato il figlio, o perché risulta unico affidatario). Ulteriormente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha affermato che il contributo NASPI va versato anche nel caso in cui a presentare le dimissioni (dal giorno della fruizione del primo permesso fino al compimento di un anno di età da parte del bambino) sia un lavoratore che ha fruito del congedo obbligatorio di paternità ex art. 27-bis (10 giorni nel periodo compreso tra il settimo mese di gravidanza ed il quinto mese “post-partum”, salvo trattamento di miglior favore previsto dalla contrattazione collettiva);

Il ticket è dovuto anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia concluso con una risoluzione consensuale, sottoscritta avanti alla commissione provinciale di conciliazione presso l’ITL, all’interno della procedura obbligatoria relativa all’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966;

Ancora, comporta il versamento del contributo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per giusta causa. Il ticket è dovuto anche nl caso in cui il lavoratore accetti, a seguito della procedura agevolata introdotta dall’art. 6 del D.L.vo n. 23/2015, una proposta economica ad accettazione del provvedimento di licenziamento (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2015).

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