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Aprile 2023

Il 5 aprile scorso è stato convertito in Legge il decreto 11 del 2023, la cui finalità è stata quella di contrastare le frodi nei bonus edilizi e facilitare lo sblocco dei crediti incagliati riferiti a spese sostenute lo scorso anno.

Rispetto alla versione originaria, vi sono state diverse modifiche in sede di conversione.

Vediamone un breve estratto in sintesi.

Gli edifici unifamiliari che al 30 settembre scorso avevano completato il 30% dei lavori potranno beneficiare delle agevolazioni superbonus 110% fino al prossimo 30 settembre 2023, in luogo dell’originario 31 marzo.

Con un versamento di una sanzione pari a 250 euro, poi, le comunicazioni di esercizio di opzione all’Agenzia delle Entrate potranno essere effettuate, per le spese 2022, fino al 30 novembre 2023, salvo l’alter ego del committente sia un soggetto qualificato. Nessuna proroga quindi al termine originario del 31 marzo appena vagliato, ma la possibilità di ravvedersi con il cd istituto della remissione in bonis.

Fino alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi inoltre, il contribuente potrà decidere se alternativamente all’esercizio delle opzioni di cessione e sconto, fruire in proprio del credito come detrazione, con la possibilità di avvalersi di una duplice scelta in questa direzione, ovvero l’utilizzo in quattro anni a partire dal 2023 o anche in dieci rate, a partire dal 2024.

Il perimetro della responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi si restringe notevolmente e la responsabilità è esclusa al possesso di determinata documentazione atta a confermare l’esigibilità del credito per chi lo compra, il quale non potrà essere chiamato a concorrere nella violazione col beneficiario. La mancanza di documentazione non implicherà in ogni caso automaticamente la responsabilità del cessionario, il quale potrà comunque dimostrare di aver operato con negligenza e diligenza.

Dal 17 febbraio scorso non sono più esercitabili le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito salvo nelle ipotesi di interventi che, alla data premessa, erano di fatto già iniziati. La nuova disciplina pertanto non potrà riguardare opere in corso di esecuzione, scongiurando gli effetti drammatici che si sarebbero verificati se fosse stata confermata l’originaria versione della norma.

L’inizio dei lavori andrà dimostrato con documentazione tecnica differente in base al tipo di bonus edilizio e al titolo abilitativo alla base dell’intervento.

In relazione alla certificazione SOA si è specificato come, detto parametro vada verificato per la spettanza dei benefici fiscali, considerando ciascun contratto di appalto/subappalto per la verifica della soglia massima dei 516.000 euro, al di sotto della quale il requisito non è richiesto.

Ulteriore e auspicato chiarimento avvenuto anch’esso con DL 11/2023, quello che riguarda la possibilità di compensare i crediti da bonus edilizi anche con tributi da versare ad enti impositori diversi, ad esempio debiti previdenziali.

Questa misura del DL 11/2023 segnerà probabilmente la linea finale di questa finestra temporale agevolata dei bonus edilizi, l’impressione è che il perimetro degli stessi verrà poi ridefinito con modalità differenti e più sostenibili rimodulando l’intera disciplina dal 2025 in poi.

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