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Luglio 2023

In sede di conversione del D.L. 69/2023, il Governo ha depositato un emendamento in materia di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

L’emendamento ha introdotto una disciplina transitoria - da adottare nelle more del correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza - a tutela dei creditori pubblici (amministrazione finanziaria, enti di previdenza e assistenza obbligatoria), introducendo sostanzialmente una percentuale minima di soddisfacimento in caso di omologa forzata dell’accordo proposto dal debitore.

In precedenza era sufficiente che la proposta fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le novità del predetto emendamento prevedono l’applicazione dell’omologa forzata dell’accordo - c.d. “cram down” - in mancanza di adesione dei creditori pubblici alla proposta di accordo, al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; 2) l’adesione all’accordo da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria deve essere determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 c. 1 e 60 c. 1 del D.Lgs. 14/2019; 3) il credito vantato dagli altri creditori aderenti deve essere almeno pari al 25% del totale complessivo dei crediti da ristrutturare; 4) il soddisfacimento dei creditori pubblici deve essere almeno pari al 30% del valore delle imposte, contributi, sanzioni e interessi; 5) la proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza dovrà essere attestata da un professionista indipendente.

Se la condizione di cui al n. 3) non risultasse soddisfatta (il credito vantato dagli altri creditori aderenti risulta inferiore al 25% del totale complessivo dei crediti da ristrutturare), il pagamento dei creditori pubblici dovrà essere almeno pari al 40% del valore delle imposte, contributi, sanzioni e interessi.

La nuova disciplina, ha l’effetto di limitare il ricorso all’omologa forzata nelle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, quando non sussiste l’adesione dei creditori pubblici, rendendo sostanzialmente la transazione fiscale e contributiva più onerosa per il debitore.  

Va precisato che le suddette limitazioni alla transazione fiscale e contributiva non trovano applicazione nell’alternativa procedura di concordato preventivo, che prevede lo stralcio dei creditori pubblici anche con percentuali di soddisfacimento minori.

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