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Aprile 2024

Si avvicina il periodo di approvazione dei bilanci 2023. Con l’occasione ricordiamo le principali riflessioni da porre in essere con riferimento alla destinazione del risultato d’esercizio.

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio, gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato d’esercizio. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita deve essere indicata nella Nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22-septies, del Codice Civile.

Nel caso di risultato positivo, questo può essere:

  • Reinvestito nella società, accantonandolo a riserva;
  • Distribuito ai soci;
  • Riportato a nuovo;
  • Destinato alla copertura di perdite pregresse.

In primo luogo, si ricorda che per espressa previsione normativa, l’utile deve essere accantonato a riserva legale nel limite del 5% del suo ammontare, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale (salvo si tratti di srls). La destinazione dell’utile può essere vincolata anche da previsioni statutarie, le quali possono prevedere l’accantonamento obbligatorio alla c.d. riserva statutaria.

Da ciò ne deriva che il primo controllo da effettuare è quello di verificare se l’ammontare della riserva legale ed eventualmente della riserva statutaria raggiungono i limiti appena descritti.

Superata positivamente la precedente verifica, è possibile decidere di deliberare in tutto o in parte l’utile ai soci. In tal caso è necessario effettuare due verifiche: la prima dettata dall’articolo 2433, co 3, del Codice Civile, il quale vieta la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, salvo non venga reintegrato o reintrodotto; la seconda dall’articolo 2426 cc, il quale prevede che “Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.

Si ricorda inoltre che il verbale di distribuzione deve essere registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea recandosi fisicamente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto al passato si gode di dieci giorni di tempo in più grazie alla modifica apportata dal D.L. 73/2022, il quale ha esteso tutti i termini degli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Il deposito del bilancio e del relativo verbale di approvazione al Registro delle Imprese potrà avvenire successivamente alla suddetta registrazione, posto che in calce dovrà contenere l’indicazione di avvenuta registrazione.

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