Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Ottobre 2012

Per i contratti stipulati a partire dal 18.7.2012 le prestazioni rese da parte dei possessori di partita iva sono considerate co.co.co quando sono rispettati almeno due dei seguenti requisiti:

- la collaborazione col medesimo committente continui per più di otto mesi annui, per due anni consecutivi;

- il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi percepiti annui del collaboratore, considerando due anni solari consecutivi;

- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro in una delle sedi del committente.

Spetta, quindi, al committente fornire prova contraria, dimostrando che non si tratta di una co.co.co  pur ricorrendo due dei sopracitati presupposti.

Per i contratti già in corso al 18 Luglio scorso vi è un anno di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti.

Tuttavia, esistono tre condizioni che, se rispettate, escludono l'operatività della presunzione di cui sopra. Esse si hanno quando:

1) le prestazioni lavorative sono svolte nell'ambito dei compiti specifici che vengono previsti dall'ordinamento degli Ordini professionali;

2) la prestazione è connotata da elevate competenze teoriche acquisite attraverso percorsi fomativi o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

3) la prestazione è svolta da un titolare di reddito annuo da lavoro autonomo che non risulti inferiore alla somma di € 18.663,00 (cioè € 14.930,00 - livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali - moltiplicati per 1,25).

 

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