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Novembre 2012

Dal 1° dicembre 2012 entra in vigore la nuova Iva per cassa ed in concomitanza è abrogato l’attuale sistema per cassa previsto dal Dl 185/2008 operativo dal 2009.

Funzionamento e vantaggi

L’applicazione di tale regime consente:

  • per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi, con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di acquirenti o di committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professione, l’Iva diviene esigibile all’incasso dei relativi corrispettivi; dal momento in cui l’Iva diviene esigibile, la relativa Iva a debito deve essere considerata nella liquidazione mensile o trimestrale del contribuente.
  • per gli stessi contribuenti, che applicano l’Iva per cassa, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
  • in ogni caso, per i soggetti che non esercitano l’opzione di accesso al regime Iva per cassa, il diritto alla detrazione dell’Iva in capo all’acquirente o al committente, sorge al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. In pratica nulla cambia per questi soggetti.

I benefici del regime consistono prevalentemente nella possibilità di “spostare” il pagamento dell’Iva al momento dell’incasso, evitando così di dover anticipare all’Erario l’Iva senza averla incassata. Per contro, vi sarà la possibilità di detrarre l’Iva sulle fatture d’acquisto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.    

Adesione e limiti d'accesso

Tale regime è facoltativo ed è adottabile, tramite specifica opzione, per quei soggetti con un volume d’affari annuo non superiore a 2 milioni di euro. La sua applicazione interessa l’intera attività dell’impresa o del professionista, in quanto l’opzione inciderà su tutte le operazioni che verranno eseguite, tranne per quei soggetti che operano in regimi speciali Iva e per quelle attività espressamente escluse. Per chi opera in regimi Iva speciale, però, l’accesso non è precluso se si svolge anche un’attività ordinaria e viene esercitata la separazione delle attività; in tal caso, infatti, è data la possibilità di adottare il regime limitatamente alla parte ordinaria.

Tra i principali regimi speciali si riportano:

  • regime commercio sali, tabacchi, fiammiferi, settore editoriale;
  • regime del margine per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte o d’antiquariato;
  • regime delle agenzie di viaggio e turismo;
  • regime dei produttori agricoli;

Non potrà inoltre essere applicato il regime per cassa alle operazioni che verranno effettuate nei confronti di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile, nei casi di cessione intracomunitarie, nelle cessioni all’esportazione, nelle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e nei servizi internazionali, dove il cedente o il prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non ne è debitore. Altra esclusione riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, cioè privati consumatori.  

Adempimenti e criticità

L’adesione al regime di Iva per cassa deve essere effettuato, come sopra riportato, con specifica opzione da esercitare secondo modalità non ancora individuate. Per il momento dunque per chi volesse aderire al regime, oltre al possesso dei requisiti richiesti, sarà sufficiente e necessario riportare sulle fatture emesse in applicazione del regime la dicitura: “Iva per cassa”.

L’applicazione è possibile già a partire dal prossimo 1° dicembre. Chiaramente risulta facilmente percorribile solo per i contribuenti mensili, ossia che liquidano l’iva mensilmente, dato che per i contribuenti trimestrali interessati dall’ingresso nel regime è consigliabile far slittare l’adesione al 1° gennaio 2013, in modo tale da non dover dividere l’ultimo trimestre dell’anno corrente in due periodi distinti sotto il profilo Iva, ante e post adesione regime. Inoltre appare disagevole l’ingresso in tale regime per tutti quei contribuenti che adottano la cd. contabilità semplificata, dato che non si rilevano contabilmente i pagamenti e gli incassi e risulterebbe complicato stabilire quando l’Iva, sia a debito, sia detraibile, deve essere computata nella liquidazione periodica.

 

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