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Dicembre 2012

Il decreto legislativo 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/Ue dispone circa la decorrenza automatica degli interessi di mora per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 e prova scritta di ogni patto derogatorio. L'intervento è volto a ridurre i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti, cioè i soggetti che esercitano un'attività professionale indipendente. Per espressa previsioni di legge, restano esclusi solamente i debiti oggetto di procedure concorsuali nonchè i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

Il Dlgs 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole imposte nel settore agricolo e agroalimentare dall'articolo 62 del Dl 1/2012. In sintesi, il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento indicato nel contratto. Se la data di scadenza o di pagamento non risultano invece contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Invece se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione di servizi, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 gg, tuttavia se superano i 60gg, oltre alla necessità di una pattuizione espressa da provarsi per iscritto, non deve configurarsi un comportamento iniquo per il creditore.

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