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Ottobre 2013

Pur essendo stata più volte annunciata la modifica, e nonostante le forti pressioni per una sua variazione, l’articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è ad oggi in vigore è quindi dalla data odierna l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. Si è atteso invano l’approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale da parte del Governo di un decreto legge più volte proclamato per la modifica di tale articolo. L’evoluzione dello scenario politico degli ultimi giorni ha definitivamente chiuso le porte a tale modifica che quindi porta alla variazione dell’aliquota Iva al 22%.

Dal 01 ottobre risulta in vigore l’articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e quindi l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. Tale variazione impone un’attenta valutazione da parte di imprese e professionisti, chiamati nell’immediato, sia alla gestione degli aspetti contabili connessi al passaggio che a scelte commerciali attinenti la politica dei prezzi.

La linea di confine fra il vecchio e il nuovo regime è tracciata dalla data di effettuazione dell’operazione: il 22% si applica alle operazioni effettuate a partire da martedì primo ottobre 2013. Nessuna modifica è invece intervenuta sulle aliquote ridotte che rimangono dunque invariate.

Diventa ora essenziale definire il concetto di effettuazione dell’operazione, che in ambito IVA assume un significato variabile a seconda della natura dell’operazione effettuata.

Si riporta di seguito uno schema che mira a chiarire eventuali dubbi che possono sorgere in merito alla variazione dell’aliquota IVA.

  • CESSIONE DI BENI MOBILI

Rileva la data di spedizione o di consegna.

La spedizione richiede il trasporto a cura di un terzo soggetto, un vettore. In questa circostanza, in caso di clausola “franco magazzino venditore”, l’operazione si intende effettuata con la consegna delle merci al vettore; altrimenti con clausola “franco magazzino acquirente” l’operazione è fiscalmente effettuata al momento dell’arrivo dei beni in magazzino del cliente.

Se il trasporto avviene con mezzi propri, o non vi è trasporto, si fa riferimento alla data di consegna al cessionario.

Determinare questi momenti è molto importante nell’ambito della fatturazione differita, in cui la dilazione temporale e connessa all’emissione del Ddt concerne solo il rilascio della fattura, ma non il momento di effettuazione, che rimane ancorato agli ordinari criteri della consegna o spedizione dei beni. Quindi merci con Ddt consegnate al vettore prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota, ma giunte a destinazione il 01 ottobre (o dopo), potranno essere “tassate” al 21 per cento.

  • PRESTAZIONI DI SERVIZI

Rileva la data di pagamento del corrispettivo.

La data di ultimazione della prestazione non ha alcuna influenza nella definizione della data di effettuazione, con la conseguenza che un servizio terminato prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota ordinaria, ma pagato solo successivamente, sconterà l’IVA al 22%.

  • FATTURAZIONE ANTICIPATA

Esistono motivi di deroga legati alla fatturazione o a pagamenti anticipati. In caso di emissione della fattura, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, l’operazione si considera effettuata alla data del documento. Dunque, sia per i beni che per i servizi, l’aliquota al 21% è “cristallizzata” laddove sia stata emessa fattura prima del 01 ottobre, con l’avvertenza, però, che a seguito dell’emissione scatta anche l’obbligo di versare l’imposta. Queste disposizioni in deroga implicano che nel caso di un’operazione regolata con saldo e acconto, una parte del corrispettivo totale, perché pagato o fatturato anticipatamente alla variazione di aliquota, risulterà assoggettato al 21% e un’altra parte al 22%.

  • CESSIONE BENI IMMOBILI

L’effettuazione dell’operazione è fatta coincidere con il momento della stipula dell’atto notarile con cui viene trasferita la proprietà. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita.

  • NOTE DI VARIAZIONE

Per eventuali note di credito emesse, si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce al variazione.

 

Per quanto concerne i riflessi della manovra sul mercato, va rammentato che l’IVA è un tributo neutro per gli operatori economici, che attraverso il meccanismo della detrazione non ne rimangono incisi, mentre il gravame fiscale ricade sui consumatori finali. La ripercussione economica della manovra dipende, per gli operatori al dettaglio, dalle politiche di prezzo adottate. In sostanza se i prezzi finali non verranno ritoccati a seguito della manovra, gli operatori economici si accolleranno l’intero onere dell’aumento dell’IVA, altrimenti attraverso l’aumento del prezzo di vendita potranno trasferire in tutto o in parte sul consumatore finale il maggior carico impositivo.

I soggetti che effettuano operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi, dovranno istituire un'ulteriore colonna per distinguere gli importi da scorporare al 21% da quelli che comprendono l’IVA al 22%, nonché far verificare il registratore di cassa al fine di prevedere la modifica dell’aliquota.

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