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Settembre 2014

Dal prossimo 1° ottobre 2014 l’avvento della telematica nei rapporti tra fisco e privati cittadini subirà una decisa accelerazione. Per effetto della disposizione contenuta nell’art.11 co.2 del D.L. 66/14, dalla predetta data anche i “privati” (intesi come “soggetti non titolari di partita IVA”) dovranno, in determinate situazioni, utilizzare obbligatoriamente il canale telematico per i pagamenti eseguiti tramite modello F24, essendo quindi precluso il ricorso diretto agli istituti bancari presentando il modello in forma cartacea.

Come detto, il ricorso al canale telematico da parte dei “privati” non sarà assoluto, bensì, limitato alle seguenti specifiche fattispecie:

  1. F24 recante compensazioni che determinano un saldo finale di importopari a zero;
  2. F24 recante compensazioni che determinano un saldo finaledi importo positivo;
  3. F24 che recano un saldo finale di importosuperiore a mille euro.

La norma prevede che nei casi sub 2) e 3) la trasmissione telematica del modello potrà avvenire, alternativamente, utilizzando i canali “ufficiali” dell’Agenzia (e cioè Entratel o Fisconline) oppure facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione degli intermediari della riscossione convenzionati cioè le banche (sistemi home banking o CBI); mentre nel caso sub 1) è prevista come unica possibilità di trasmissione il ricorso obbligatorio ai servizi telematici dell’Agenzia e quindi Entratel o Fisconline.

Su un punto però la norma tace: quando nelle lettere a) e b) del comma 2 del citato articolo 11 si parla di compensazioni presenti nel modello di pagamento unificato F24, non viene in alcun modo precisato se anche le cosiddette compensazioni “verticali” eseguite in tali modelli debbano o meno sottostare al nuovo obbligo.

E’ quindi necessario comprendere se le compensazioni obbligate a seguire l’obbligo telematico siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ovvero quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo). Sul punto, anche in considerazione dell'imminente decorrenza dell’obbligo, è atteso un chiarimento ufficiale. 

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