Agosto 2024
La Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n. 12395, ha sancito l’applicabilità del regime della c.d. cedolare secca ai contratti di locazione a uso abitativo anche nel caso in cui i conduttori agiscano nell ’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.
Il caso trae origine da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva confermato la legittimità degli avvisi di liquidazione e relative sanzioni imposte dall’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell’imposta di registro su un contratto di locazione. Il contratto, stipulato con una società, riguardava un immobile destinato ad uso abitativo per il legale rappresentante della società stessa. Il contribuente aveva contestato questa decisione, portando il caso fino alla Cassazione.
la Sentenza ha chiarito che l’esclusione dalla cedolare secca di cui all’art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 riguarda esclusivamente le locazioni di immobili ad uso abitativo poste in essere dal locatore nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, mentre la qualità del conduttore e la sua riconducibilità all’attività imprenditoriale o professionale non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della cedolare secca, purché non muti la destinazione d’uso dell’immobile.