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Febbraio 2015

In quest’ultimo periodo il legislatore ha apportato numerose novità in ambito fiscale/contabile al mondo sportivo dilettantistico, una delle quali riguarda proprio la tracciabilità bancaria, aspetto molto delicato nella gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Oltre alla normativa antiriciclaggio prevista generalmente per qualsiasi soggetto, il comma 5 dell’art. 25 della Legge 133/99 prevede l’obbligo di tracciabilità per le operazioni in contanti sopra una determinata soglia con riferimento specifico alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nel dettaglio, il testo della norma originale prevede che: “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000,00, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400…”.

Quindi alle associazioni e società sportive dilettantistiche era stato posto un limite più restrittivo all’utilizzo del contante rispetto a quello previsto in via generale per tutti i soggetti dalla normativa antiriciclaggio (convertito in euro, pari a 516,46 euro).

Tale limite così previsto è stato ora innalzato ad euro 1.000. Infatti tramite il comma 713 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 è stata apportata una modifica al comma 5 dell’art. 25 della L. 133/99 al fine di aumentare il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici da 516,46 euro a 1.000,00 euro, operando così un allineamento con il limite generale già previsto ai fini antiriciclaggio dall’art. 49 D. Lgs. 231/07.

Per onor di precisione, è bene fare attenzione, che la nuova norma recita testualmente: “… di importo pari o superiore a 1.000,00 euro”, modificando quanto previsto in passato. Infatti la norma previgente considerava leciti i pagamenti in contanti pari a 516,46 euro, in quanto la norma faceva riferimento solo a importi superiori a tale importo. Ora, dal 01 gennaio 2015, un pagamento in contanti di 1.000,00 euro è considerato una violazione dell’obbligo di tracciabilità, poiché la norma fa riferimento anche ad importi “pari”. Quindi è bene che un’associazione per essere in regola non presenti movimenti in contanti superiori ad 999,99 euro.

Tipologie di movimentazioni e modalità di effettuazione dei pagamenti

Ma quali sono nel dettaglio le tipologie di movimentazioni da assoggettare all’obbligo di tracciabilità? L’articolo 4, del Dpr 473/1999 da un elenco di movimentazioni che devono essere assoggettate all’obbligo di tracciabilità e le modalità di effettuazione dei pagamenti. In particolare l’obbligo vale per: i versamenti effettuati dagli enti, comprese le erogazioni liberali a favori degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile. L’elencazione tuttavia non è da considerarsi tassativa, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, da sempre interpretato la norma con l’estensione dell’obbligo della tracciabilità a tutte le movimentazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita.

Le operazioni sopra elencate possono considerarsi effettuate tramite modalità tracciabili se eseguite con bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, bancomat, carta di credito.  Gli assegni bancari (trasferibili) invece vengono considerati “assimilati al contante” in quanto la loro destinazione finale non è certa ne trasparente, quindi non possono essere considerati un mezzo di pagamento tracciabile a meno che non contengano la dicitura non trasferibile se emessi per un importo superiore a 1.000,00 euro.

Per quanto riguarda la verifica del superamento della soglia (ora di 999,99 euro) è opportuno ricordare che quest’ultima non debba essere superata in relazione ad ogni singolo pagamento e non, come invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che si debbano sommare più pagamenti che sommati tra loro eccedano la soglia medesima (a questo proposito si veda la sentenza della CTP di Brescia n. 57/13).

I prelievi e versamenti sopra la soglia aventi ad oggetto distinti negozi o autonome operazioni di valore unitario inferiore ad euro 1.000,00 non faranno scattare automaticamente la violazione della norma in esame se adeguatamente documentabili e dimostrabili in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, salvo qualora ci siano rilevanti, concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione in analisi (es. se è intuibile che il prelievo sopra la soglia sia finalizzato alla conclusione di un unico negozio, una fattura… ecc.).

Si ricordi che il trasferimento è altresì vietato anche quando risulta effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il decreto antiriciclaggio, quantifica a titolo indicativo in un periodo di tempo fissato in 7 giorni, il termine entro il quale più trasferimenti sotto la soglia hanno una forte probabilità di essere frutto di un’unica operazione fraudolentemente frazionata, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi per non ritenerlo tale.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie secondo metodi tracciabili comporta sempre, secondo quanto previsto dalla norma citata:

  • la decadenza dalle agevolazioni della L. 398/91, per coloro che aderiscono al regime agevolato;
  • l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del DLgs 471/1997, che va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 2.065,00 euro.

Accertamenti

L’obbligo di effettuare movimentazioni in contanti entro il limite prestabilito è in vigore ormai da parecchi anni ma solo di recente gli si è data una scrupolosa attenzione. L’esigenza di rispettare il predetto precetto ha assunto maggiore rilevanza soprattutto a seguito degli accertamenti sulle movimentazioni bancarie da parte dell’amministrazione finanziaria, che arrivavano a disconoscere l’applicabilità del regime agevolato ex L. 398/91 anche con la constatazione di una sola violazione della disciplina. Infatti la norma non ammette deroghe, anche solo una singola movimentazione di poco superiore alla soglia basta per far scattare la sanzione.

Infatti tra i primi documenti che vengono richiesti  dai funzionari, all’inizio  della verifica fiscale, insieme allo Statuto e ai libri sociali e contabili, c’è l’estratto conto relativo al conto o ai conti correnti bancari intestati all’associazione. L’obiettivo  di questo genere di richiesta è la verifica della provenienza e della destinazione delle movimentazioni di denaro dell’ente, al fine di intercettare eventuali vizi od omissioni o peggio ancora comportamenti di tipo fraudolento.

Con la circolare 102/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che la violazione del precetto sulla tracciabilità farebbe perdere la possibilità di applicare il regime forfettario  dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Ciò in conformità a quanto previsto dalla L. 398/91 nel caso di superamento del limite massimo di ricavi consentiti.

Per ottemperare la disciplina della tracciabilità bancaria senza correre rischi inutili, è comunque utile anche se non obbligatorio osservare alcune regole prudenziali al fine di dimostrare in caso di verifica e/o accertamento la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti:

  • tenere una prima nota cassa degli incassi e dei pagamenti;
  • supportare con idonea documentazione contabile, ordinata cronologicamente, ogni movimento in entrata e in uscita;
  • avere cura che ogni versamento bancario derivi da incassi regolarmente documentati, anche per via extracontabile, e che gli incassi di importo superiore a 1.000,00 euro siano effettuati con modalità tracciate;
  • per gli incassi effettuati con carta di credito e bancomat allegare alle ricevute il relativo documento contabile;
  • in caso di rimborsi spese è opportuno indicare analiticamente i dati del percettore, i motivi della spesa e i documenti giusitificativi.

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