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 Gennaio 2016

 Lo statuto delle associazioni sportive prevede, di prassi, al suo interno la facoltà di imporre ai propri associati il versamento di una quota associativa.

Tuttavia, molte associazioni, pur avendone la facoltà, non se ne avvalgono, decidendo di non fissare il pagamento di alcuna quota associativa (magari disconoscendone il valore), per altre associazioni invece la sua previsione è la normalità, trovando in essa una fonte di finanziamento.

Ma quali sono gli effetti di tale scelta? E, qualora si decida di raccogliere quote associative, qual è il loro corretto trattamento fiscale?

 Innanzitutto si specifica che le quote associative rientrano tra i cosiddetti “proventi istituzionali”, ossia quei proventi che provengono da autofinanziamento o da atti unilaterali (liberalità) da parte di terzi.

In relazione a questa tipologia di proventi l’art. 148 stabilisce che: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni… Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.

Quindi le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo dell’associazione sportiva ai fini Ires, non verranno computate al fine del calcolo del plafond di 250.000,00 euro per l’applicazione del regime agevolato ex L. 398/91 e non sono soggette ad Iva.

Resta comunque l’obbligo, ai fini della tracciabilità bancaria, che qualora vengano stabilite per un importo superiore a 999 euro, esse vengano versate dagli associati tramite strumenti bancari tracciabili.

Inoltre è bene che l’associazione rilasci sempre una ricevuta della loro percezione, al fine di ottemperare all’obbligo di “giustificazione” di qualsiasi movimento finanziario (come previsto per l’applicazione del regime agevolato ex L. 398/91).

Oltre all’aspetto fiscale è bene però sottolineare l’importante aspetto civilistico che riveste la quota associativa. Essa infatti determina l’acquisizione di uno status soggettivo, ossia quello di associato dell’ente sportivo presso il quale si è effettuato il versamento. Essa è una componente (pur non essenziale) di quella procedura complessa di ammissione dell’associato che si conclude con la volontà dell’associazione di accettare la domanda del nuovo associato.

In questo senso, essa svolge un ruolo molto importante nella dinamica associativa.

Infatti, la qualifica di associato si perde solo per esclusione o recesso. Tra le cause di esclusione è previsto il mancato pagamento della quota associativa. Se e ove questa non esistesse o non venisse mai chiesta dall’associazione, si troverebbe nella situazione di non poter mai, in assenza di recesso, eliminare dal proprio elenco soci i soggetti che rimangono inattivi e che, di fatto, appaiono ormai fuori dalla vita associativa.

Ultimo aspetto, si ricorda che la quota associativa si riferisce all’anno sociale in cui viene versata e, pertanto, non varrà 365 giorni dal suo versamento ma dovrà essere riversata con l’inizio del nuovo esercizio sociale.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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