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Marzo 2016

Durante il lavoro di revisione dei documenti contabili delle associazioni e società sportive notiamo che spesso nelle fatture emesse dai medici per le visite sportive intestate alle società non viene esposta la ritenuta fiscale.

La mancata esposizione provoca il più delle volte la mancata trattenuta e il mancato versamento della ritenuta. Ciò però non è corretto.

Tra i soggetti obbligati all’applicazione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, in qualità di sostituti d’imposta, vi sono anche le associazioni non riconosciute (asd) e le società di capitali (ssdarl).

Si precisa che l’esposizione della ritenuta in fattura da parte del professionista (medico, in questo caso) non è un obbligo, ma piuttosto un uso, e quindi in capo ad esso non sono previste sanzioni di carattere amministrativo in caso di violazioni. L’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, infatti, prevede, in materia di ritenute, solamente obblighi per il sostituto di imposta, il quale è tenuto a:

  1. operare (o “eseguire”) le ritenute mediante rivalsa nei confronti del sostituto (art. 25 D.P.R. n.600/1973);
  2. versare le ritenute (art. 3, comma 1, D.P.R. n.602/1973);
  3. certificare le ritenute operate (art. 4, comma 6-tere 6-quater, del D.P.R. n.322/1998);
  4. dichiarare annualmente le ritenute operate (art. 4, comma 1, del D.P.R. n.322/1998).

Si ritiene utile ricordare brevemente il regime sanzionatorio previsto per i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. n.471/1997, il quale dispone in relazione alle seguenti violazioni:

  1. omessa effettuazione delle ritenute (art. 14 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto all’atto del pagamento;
  2. omesso o insufficiente versamento (in seguito ad omessa effettuazione) delle ritenute (art. 13 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
  3. eventuale indicazione, all’interno del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770 semplificato o ordinario) di compensi, interessi o altre somme soggette a ritenuta in misura inferiore all’ammontare che viene accertato dal Fisco: si configura l’ipotesi di presentazione di una dichiarazione infedele, che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.471/1997, prevede una sanzione pecuniaria dal 90 al 180% delle ritenute (non versate) sui compensi, interessi e altre somme non dichiarati nella dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, con un minimo di Euro 250. A ciò può aggiungersi l’eventuale omessa indicazione dei percipienti, che in base al comma 4 del citato art. 2 prevede una sanzione pecuniaria di Euro 50 per ogni percipiente non indicato negli appositi quadri del modello 770.

Al sostituto d’imposta è comunque consentito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.471/1997, regolarizzando gli illeciti di tipo amministrativo commessi con l’applicazione delle sanzioni ridotte.

Come sempre però, prevenire è meglio che curare!

 

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