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Dicembre 2016

In data 01 dicembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha emanato un’importante circolare chiarificatrice del trattamento ai fini previdenziali dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per dare indicazioni operative ai propri funzionari in sede di accertamento. Tale circolare risulta, tuttavia, particolarmente utile anche per le singole associazioni e società a titolo conoscitivo degli elementi considerati rilevanti in sede accertativa, per prevenire ed evitare accertamenti e contenziosi.

Riassumendo, la circolare richiama e conferma la normativa speciale delle collaborazioni sportive dilettantistiche, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, che ne determina un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Venendo al merito di tali rapporti, la stessa, pone fondamentale attenzione su due aspetti:

  • la qualifica del soggetto che eroga il compenso;
  • la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

In merito al primo punto viene ribadito che “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni”

Il Coni infatti ha la funzione di "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” e il registro è uno strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affiliati (FSN, DSA, EPS).

La corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD e SSD), attraverso il registro delle società sportive, costituisce, quindi, la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo, ma non sufficiente, e qui passiamo al secondo aspetto analizzato dalla circolare: è altresì necessario che si provveda alla valutazione concreta delle attività svolte dai singoli collaboratori.

La circolare quindi specifica che per poter applicare il regime agevolato dei compensi sportivi dilettantistici, il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate delle singole federazioni.

In merito viene chiarito che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono l’attività di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc., non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

La circolare non introduce alcuna novità, tuttavia specifica degli aspetti chiave in ambito di compensi da attività sportiva dilettantistica. Aspetti che seppur noti, spesso non vengono adeguatamente considerati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’iscrizione al Coni, seppur così importante, come abbiamo visto, per usufruire del trattamento agevolato dei compensi sportivi ma non solo, talvolta, ancor oggi, non viene effettuata, con tutte le conseguenze del caso.

Anche la predisposizione di elementi probatori a conferma della reale natura delle prestazioni svolte dai collaboratori è un aspetto sottovalutato dalle associazioni. È di importanza essenziale la predisposizione e sottoscrizione di un breve contrattino che attesti l’attività e la mansione svolte dal collaboratore all’interno dell’associazione.

Tutto ciò risulta essenziale per prevenire ed evitare accertamenti e contenziosi in ambito non solo fiscale ma anche previdenziale.

 

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