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Marzo 2018

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto ai commi 353 – 357 una nuova forma societaria utilizzabile in ambito sportivo: la società sportiva dilettantistica lucrativa (ssdl).

Quali vantaggi ha la scelta di questa nuova tipologia societaria?

Innanzitutto la possibilità di distribuzione di utili, che invece è negata per le associazioni e società sportive dilettantistiche (i cui utili devono essere reinvestiti nell’attività istituzionale), nonché la facoltà di esercitare all’interno altre attività imprenditoriali poste in essere dalla società sportiva medesima, infatti non è richiesto che l’attività sportiva debba essere prevalente.

Ma vediamo più da vicino le caratteristiche di questa nuova forma societaria: la ssdl è costituibile in una delle forme previste dal titolo V del Codice Civile. Per accedere alla nuova forma societaria si dovranno rispettare tuttavia determinati requisiti, contenuti a pena di nullità nello statuto, quali:

  • la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” nella propria ragione sociale o denominazione;
  • nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • il divieto per amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di una figura qualificata (direttore tecnico) che sia in possesso di un titolo di studi specifico (per esempio un diploma Isef o una laurea in scienze motorie).

Sotto il profilo tributario, a seguito dell’iscrizione al Coni, sarà inoltre possibile beneficiare di una serie di agevolazioni, quali:

  • la riduzione del 50% dell’Ires, entro il limite consentito dal regime europeo degli aiuti di stato;
  • l’applicazione dell’aliquota ridotta al 50% nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo negli impianti gestiti dalla società.

C’è da specificare che non vi sarà più attività istituzionale, pertanto tutti i proventi saranno assoggettati ad Iva e saranno considerati componenti positivi di reddito, di conseguenza tutti i costi inerenti saranno considerati deducibili. Non è più necessario, pertanto, inserire nello statuto i criteri previsti dall’art. 148 del Tuir, né rispettarli concretamente. Ovviamente il regime agevolato ex L. 398/91 non è usufruibile dalle ssdl.

I compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati da ssd lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR. Per detti rapporti di collaborazione è inoltre previsto l’obbligo di iscrizione, ai fini dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo presso l’Inps e una contribuzione agevolata nei primi cinque anni computata sul 50% del compenso percepito.

Siamo tutti in attesa della circolare ministeriale per l’interpretazione autentica della norma al fine di definirne in modo compiuto i presupposti ed i confini di applicazione.

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