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Luglio 2019

Nella prassi è molto frequente che per poter fruire delle agevolazioni fiscali diversi soggetti, pur svolgendo attività puramente commerciale, la dipingano come posta in essere da ente con finalità istituzionali, ottenendo così il doppio svantaggio di perdere le agevolazioni anche in quelle attività per le quali invece spetterebbero.

Va prestata molta attenzione specialmente nella gestione, nell’organizzazione degli adempimenti contabili e fiscali dell’ente, questo perché altrimenti gli Uffici Finanziari non solo disconoscono tutte le agevolazioni in essere ma imputano il reddito prodotto come totalmente imponibile nella testa del “presidente” con ovvie conseguenze in termini di imposte dirette, indirette e anche a livello contributivo, oltre ovviamente a pesanti sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate in uno dei recenti controlli fatti a un’associazione, constatava come mancassero tutti i requisiti previsti per le associazioni sportive dilettantistiche dal momento che la stessa non aveva istituito le scritture contabili idonee previste dalla normativa vigente, mancava la partecipazione dei soci alla attività sociale, non erano stati attivati registri sociali, era falsa la redazione del verbale di assemblea di approvazione del bilancio: in sintesi è stata riscontrata l’assenza di una gestione amministrativa trasparente, carenze che ci troviamo spesso a constatare nelle nostre quotidiane attività di revisione a enti di questa tipologia.

Riscontri che potrebbero essere fatti in qualsiasi, o quasi, delle palestre che decidono di associare “clienti” del tutto oscuri all’attività sociale senza porre in essere gli opportuni accorgimenti (conoscenza del presidente e dei consiglieri, del contenuto delle delibere assembleari, del risultato dei bilanci, …)

Ricordiamo inoltre i vincoli statutari previsti dall’articolo 90, comma 18, L. 289/2002, che prevedono obbligatoriamente l’esistenza di un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità.

In una recente sentenza della Commissione Tributaria così si esprimevano i giudici tributari chiamati ad esprimersi sul tesseramento di frequentatori di un centro di pesca sportiva inquadrato in Asd in regime forfettario Legge 398/1991: “deve ritenersi acclarato che i soci tesserati del C.. nella sostanza erano meri clienti di un soggetto (apparentemente non avente scopo di lucro che invece esercitava una vera e propria attività commerciale) ad opera dei sigg…. (soci di fatto del C..) i quali si sono avvalsi, impropriamente, delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche; soci di fatto che hanno totalmente occultato materia imponibile”.

La circostanza che non vi sia la possibilità di provare questo status sicuramente pone il contribuente in una situazione di difficile difesa della propria natura giuridica, in quanto ricordiamo è proprio l’associazione a dover giustificare l’esistenza dei requisiti idonei ai profili fiscali agevolati in sede di contraddittorio laddove vi sia la presunzione di commercialità e l’inesistenza di elementi organizzativi contabili e fiscali probatori pro contribuente.

Sul tema va citata anche la risoluzione 63/E/2019 della Agenzia delle entrate che ha comunque precisato che lo svolgimento di una attività commerciale non costituisce, di per se, segnale di finalità lucrativa.

Pertanto una asd rimane ente non commerciale a prescindere dalla tipologia di attività svolta, anche se e ove fosse esclusivamente di natura commerciale.

La perdita della qualifica può derivare anche dalla prova di una diretta od indiretta distribuzione di utili, prova che, attenzione, non è però così difficile da dimostrare per gli Uffici nella prassi di certe situazioni governate con superficialità.

Come dire che queste strutture rimangono “valide” fino alla prima verifica dell’Agenzia delle Entrate.

 

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