Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Luglio 2019

 

E' di recente introduzione, con l'art. 17 del D.L. 119/2018, l'obbligo per i dettaglianti di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dei corrispettivi giornalieri con modalità telematiche.

La comunicazione va fatta alternativamente attraverso invio automatizzato con registratore di cassa appositamente adeguato o con compilazione manuale, attraverso il software del portale Fatture e Corrispettivi nell’apposita area riservata del contribuente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimento introdotto obbligatoriamente dal 1 luglio 2019 per coloro i quali superano i 400.000 euro di fatturato su base annua e che diventerà obbligatorio a partire dal 1/1/2020 anche per tutti i commercianti di minori dimensioni.

Ci si è subito interrogati, dopo la disputa sulla fatturazione elettronica (vedasi uno dei nostri articoli di fine 2018), se e come, tale nuovo adempimento interessi le associazioni sportive dilettantistiche ed enti affini.

Per le attività commerciali poco rilevanti, quelle entro il limite dei 65.000 euro del quale si è sentito parlare per la prima volta con l’obbligatorietà o meno circa la fatturazione elettronica, non vi è dubbio che la certificazione dei corrispettivi possa continuare a seguire le modalità extrafiscali quindi non telematiche.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18E/2018 ha però stabilito che anche le Asd o le Ssdarl in regime agevolato 398/1991 debbano comunicare i corrispettivi attraverso modalità telematiche per le sole attività commerciali non connesse all’attività istituzionale, per le quali va applicato il regime di certificazione ordinario, ovvero quello di recente modificato, sia per la fatturazione che per i corrispettivi elettronici.

Per attività commerciali non connesse, si intendono quelle in seguito brevemente elencate:

- attività di bagno turco ed idromassaggio, in quanto non completano gli scopi sportivi dell'ente e potrebbero essere svolte singolarmente;

- attività sportive estranee agli scopi istituzionali ossia quelle per le quali non vi è il riconoscimento Coni;

- attività di ristorazione, ma attenzione, non quella di somministrazione alimenti e bevande presso il luogo di svolgimento dell'attività sportiva istituzionale, che sono considerate connesse;

- attività di vendita conseguente alla promozione e sponsorizzazione di determinati prodotti non connessi all'attività sportiva effettivamente svolta.

L'obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, oltre che per le suddette attività, riguarderà anche tutti quegli enti che per espressa previsione normativa col nuovo codice del Terzo Settore saranno impossibilitati all'applicazione del regime forfettario di cui alla 398/1991.

Massima attenzione quindi per non incorrere nelle sanzioni, anche se è prevista una moratoria di sei mesi.

Decorso questo "primo" semestre però, si procede a pieno regime.

 

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

×

Scarica la Guida per ASD e SSD!

« Le 15 domande da farsi per dormire sonni tranquilli e non temere accertamenti »

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com