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Ottobre 2020

I vari decreti (Cura Italia, Rilancio...) emanati quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno posto nuovamente in luce i rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica.

Infatti la richiesta, da parte di atleti, tecnici o collaboratori, dell’indennità prevista a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020, ha posto l’attenzione sugli aspetti sia formali che sostanziali di questa tipologia di rapporti.

In occasione della richiesta di tali indennità, ma anche nei mesi successivi, ci sono giunte molte domande sulla natura e formalizzazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche, sia da parte delle associazioni che da parte dei collaboratori stessi, poiché talvolta formalizzati od erogati in maniera non corretta.

Riteniamo quindi utile riepilogare la normativa giuridica in materia e far luce sui diversi dubbi applicativi.

1 – Requisiti qualificanti per poter erogare i compensi sportivi dilettantistici.

Non tutte le Associazioni possono in astratto erogare compensi sportivi dilettantistici, occorre infatti che le stesse rispettino specifiche disposizioni, ossia: lo statuto deve contenere determinati elementi essenziali quali:

  • assenza di fine di lucro,
  • denominazione Sportiva Dilettantistica,
  • democrazia interna,
  • svolgimento attività sportive dilettantistiche,
  • divieto di partecipazione ad altre asd per gli amministratori,
  • devoluzione patrimonio per scioglimento,
  • conformarsi alle direttive del Coni, Federazioni ed Enti.

Inoltre l’Asd dovrà aver posto in essere specifici adempimenti quali:

  • registrazione dello statuto e presentazione del modello Eas,
  • affiliazione a federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni,
  • iscrizione nel registro Coni,
  • predisposizione e approvazione rendiconto annuale entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio.

Importante è inoltre che l’Ente, ovviamente, eserciti effettivamente le attività contenute nello statuto, promuovere e partecipare a gare, incontri e attività agonistiche, svolgere attività di formazione e preparazione di atleti e squadre e organizzare corsi di avviamento allo sport.

Se l’Associazione rispetta i requisiti sopra elencati può classificarsi come APPARTENENTE ALL’ORDINAMENTO SPORTIVO DILETTANTISTICO e quindi può erogare i compensi di cui all’art. 67 lett. m) del Tuir.

Se all’associazione mancasse taluno degli elementi sopra indicati, si porrebbero dei dubbi circa la possibilità di corresponsione dei compensi sportivi.

pIl Soggetto erogante deve essere obbligatoriamente riconosciuto dal Coni, FSN e dagli Enti di promozione sportiva e perseguire finalità sportive dilettantistiche (il Coni infatti  è unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle asd, quindi tale iscrizione costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo)

2- Per quali tipologie di attività prestate dal collaboratore possono essere erogati compensi sportivi

La normativa sulle collaborazioni sportive si è evoluta nel tempo. In base alla normativa ad oggi vigente (quindi dopo l’art. 90 della Legge 289/2002) possono percepire compenso sportivo:

  • atleti
  • tecnici
  • commissari
  • segretari
  • preparatori
  • dirigenti accompagnatori
  • addetti alla gestione sportiva
  • giudici di gara
  • segretari, intesi come soggetti che si occupano dell’attività amministrativa dell’associazione

NO ADDETTI ALLE PULIZIE, CUSTODI, ECC.

Le prestazioni devono quindi essere inerenti l’esercizio diretto dell’attività sportiva o per le attività amministrativo gestionali e non dovranno avere natura professionale (ossia per lo svolgimento dell’attività di collaborazione non sono necessarie conoscenze tecnico giuridiche  direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente).

NO MEDICI, FISIOTERAPISTI, ECC.

Le attività sopra citate devono essere svolte su una base di aggregazione sociale e volontariato, elementi quali: continuità della prestazione lavorativa, orario di lavoro prestabilito, oggetto della prestazione applicato secondo le direttive e il controllo simili ad un datore di lavoro, modalità di retribuzione e predeterminazione, assenza o meno di rischio, sono tutti elementi valutati per riclassificare l’attività prestata dal collaboratore sportivo come lavoro dipendente.

3 – Trattamento contributivo e previdenziale

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 01.12.2016 ci da i seguenti chiarimenti

  • le prestazioni che possono rientrare nel regime agevolativo sono quelle indicate dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, che riconduce ai redditi diversi e quindi non sono assoggettabili a contribuzione;
  • collaborazioni sportive: il soggetto percettore svolga mansioni rientranti sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo -dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
  • le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per se elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

4 – Formalità Amministrative

E’ sempre consigliabile stipulare con il collaboratore un contratto di prestazione sportiva o predisporre una lettera d’incarico tecnico/convocazione.

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