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Ottobre 2020

Con la sentenza n. 16910 dell’11 agosto 2020 la Corte di Cassazione ribalta l’operato dell’Agenzia delle Entrate in termini di detrazione Iva in caso di decadenza dal regime agevolato ex L. 398/91.

Tale sentenza risulta di notevole importanza, infatti, negli accertamenti seguiti, in caso di disconoscimento del regime 398/91 e calcolo dell’Iva dovuta sulla base delle regole ordinarie, l’Agenzia delle Entrate non riconosceva l’Iva a credito sugli acquisti in virtù della mancata tenuta del registro Iva (da cui era esonerata dato il regime agevolativo applicato).

Ciò generava una ingiustizia che veniva mal digerita dalle associazioni accertate, sembrava quasi che oltra al danno ci fosse la beffa.

In realtà una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25694 del 14.12.2016) aveva negato il diritto alla detrazione rilevando che l’impossibilità di provare con mezzi ordinari l’assolvimento dell’Iva era stata determinata proprio dal comportamento colpevole dell’associazione, che si era volontariamente posta in tale situazione di impossibilità.

Solo successivamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare con al sentenza 7 marzo 2018 causa C-159/17 ha affermato che il principio della neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’Iva pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche qualora taluni requisiti formali vengano disattesi.

La rinnovata decisione della Corte di Cassazione qui analizzata pertanto si pone in linea con l’insegnamento della Corte di Giustizia.

Pertanto anche in caso di decadenza dal regime L. 398/91, si può chiedere il riconoscimento del diritto alla detrazione Iva pagata sugli acquisti nonostante la mancata registrazione della fattura d’acquisto, ciò ovviamente sempre che l’ente sia in grado di dimostrare la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto passivo Iva, effettiva vendita di beni o prestazione di servizi, fattura regolare, ecc.)

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