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Novembre 2020

Segnaliamo la recente sentenza 2195/5/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di una Asd che, dopo avere incassato le sponsorizzazioni, effettuava prelevamenti in contanti o emetteva assegni in prossimità del momento dell’accredito.

Semplice è stata la ricostruzione dell’Agenzia che riteneva che tali uscite finanziarie servissero per retrocedere parte dei ricavi agli sponsor.

I giudici tributari hanno però stabilito che il Fisco per sostenere una tesi del genere avrebbe dovuto provare con documentazione inconfutabile e inappuntabile la retrocessione del denaro.

Ed è questo il particolare più eclatante e sostanziale della sentenza, perché la Cassazione, in materia di sovrafatturazione e di fatturazione per operazioni inesistenti, ha sinora sostenuto la tesi che fossero sufficienti presunzioni precise e concordanti.

Ora si è quindi creato un importante precedente giurisprudenziale che potrà essere chiamato in causa in casistiche similari.

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