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Marzo 2021

Con apposito comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle Entrate sono state ufficializzate ed illustrate le nuove modalità ed i nuovi termini per accedere al riparto del 5 per mille 2021, in relazione al periodo d’imposta 2020.

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o quelli che non sono presenti nell’elenco permanente:

  1. degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  2. delle associazioni sportive dilettantistiche, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Il termine per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2021.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la richiesta di accesso al cinque per mille direttamente al CONI, utilizzando un modello e un software distinti da quelli degli enti del volontariato.

A seguito della presentazione delle domande, entro il 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate e il CONI pubblicheranno, sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi provvisori per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche.

Entro il successivo 30 aprile, il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione e l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà pubblicato entro il 10 maggio 2021.

N.B. Un’ importante novità del DPCM 23 luglio 2020, rispetto alla precedente disciplina, prevede che non deve più essere presentata, successivamente alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti in quanto la domanda contiene già una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti di iscrizione.

Con specifico riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l’autocertificazione in sede di domanda attesta:

- la costituzione ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002;

- il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

- l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

- la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;

- l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Fermi restando i requisiti per l’accesso al cinque per mille, l’iscrizione ha effetto anche per gli anni successivi.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, deve sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente in quanto qualora il contributo derivante dal 5 per mille venga indebitamente percepito in carenza dei requisiti, si sarà sottoposti al recupero delle somme non spettanti, unitamente alla rivalutazione monetaria e agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Lo Studio si propone di curare l’iter di presentazione della domanda per tutti gli interessati e la conferma d’incarico deve pervenire esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 26 marzo 2021.

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