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Luglio 2021

La Riforma dello Sport non ha pace. In sede di conversione del DL 73/2021 sono state modificate le decorrenze dell’applicazione dei decreti attuativi e pure il contenuto di alcune disposizioni.

Quelle del DLgs. 36/2021, comprese quelle relative al lavoro sportivo, si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle norme di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), per le quali resta ferma la data del 1° gennaio 2022.

Dall’1.1.2023 si applicheranno anche le disposizioni del D. Lgs. 37/2021 (in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo) e il DLgs. 38/2021 (in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).

Il DLgs. 40/2021 (in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali) si applicherà dal 1° gennaio 2022.

Il DLgs. 39/2021 (relativo all’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica) sarà invece operativo dal 31 agosto 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023.

Nell’ambito di tale decreto vengono ridefiniti gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione al nuovo Registro. Ad essa dovrà essere allegata la documentazione attestante:

- la ragione sociale o la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;

- i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

- la data dello statuto vigente;

- la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

- la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

- i dati dei tesserati.

E’ stata eliminata l’indicazione dei dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale diversi dal consiglio direttivo, l’elenco degli impianti utilizzati e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi, i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

In base al nuovo comma 3 dell’art. 6 del DLgs. 39/2021, ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo:

- una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei predetti dati,

- l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Prima di questa modifica era previsto il deposito, entro 30 giorni dall’approvazione o dalla modifica, dei rendiconti e dei bilanci con relativo verbale di approvazione, dei verbali che apportano modifiche statutarie unitamente allo statuto modificato, dei verbali di modifica degli organi statutari e della sede legale.

Ora non resta che chiedersi se questo sarà effettivamente il calendario di concreta applicazione della Riforma dello Sport!

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