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Ottobre 2021

Prendo spunto dalla tematica che mi è stata sottoposta in alcuni appuntamenti di consulenza per esporre un tema ultimamente molto diffuso.

L’utilizzo di asd o ssd per svolgere attività commerciali.

Senza scendere troppo nei dettagli mi è stata rappresentata da dei soggetti privati la possibilità di affittare un immobile già esistente per realizzare dei campi da padel o, in generale, una palestra con attrezzatura sportiva, da affittare a ore. Si pensava anche all’opportunità di aggiungere un bar, a servizio dei fruitori della struttura sportiva.

L’obiettivo è decommercializzare i corrispettivi derivanti dall’affitto dei campi, cioè applicare agli incassi degli affitti la norma agevolativa prevista per i sodalizi sportivi che rende tali ricavi non imponibili né ai fini Iva, né ai fini delle imposte dirette.

Mi viene dunque chiesto se questa ipotesi sia fattibile e regolare, eventualmente anche utilizzando la legge 398/91.

La risposta è che il mero affitto di campi da padel o di una palestra provvista di attrezzatura sportiva non è agevolabile, nemmeno con l’applicazione della l. 398/91. Questa legge, infatti, prevede un regime molto agevolato per i ricavi commerciali, ma solo a condizione che il soggetto sportivo che la applica abbia tutti i requisiti formali e sostanziali e soprattutto che tali attività commerciali siano connesse alle attività istituzionali. La Circolare 18/E del 1.8.2018 dell’Agenzia delle Entrate non lascia dubbi su questo!

Traducendo, per poter applicare le norme agevolative previste per il mondo sportivo è OBBLIGATORIO che siano rispettati e verificabili i seguenti presupposti minimi:

  1. il sodalizio sportivo deve essere affiliato ad una federazione o ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata e quindi deve godere di riconoscimento da parte del CONI;
  2. l’ente sportivo deve svolgere contestualmente sia attività sportiva volta alla didattica (corsi di formazione, scuole sportive, etc.) ma anche attività agonistica, basata sulla partecipazione a tornei, campionati, gare, etc.

Si ripete, sono requisiti minimi. Bisognerebbe anche verificare la correttezza dello statuto sociale, l’esistenza della vita associativa, etc. etc.

Solo se le condizioni a) e b) vengono assolte, l’affitto a ore potrebbe essere considerata un’attività commerciale connessa agli scopi istituzionali e quindi le relative entrate potrebbero rientrare nel plafond dei ricavi commerciali previsti dalla l. 398/91.

Addirittura se l’affitto fosse rivolto a soggetti tesserati, le relative entrate potrebbero godere della decommercializzazione di cui all’art. 4 DPR 633/72 e art. 148 Tuir.

Circa le entrate derivanti dal bar esse sono sempre considerate commerciali, perciò se le condizioni a) e b) sono rispettate e l’ente sportivo ha optato per la l. 398/91 rientrano nel plafond dei 400.000 €. Ma attenzione che non si può trattare di un servizio bar sconnesso all’attività sportiva, ma anzi deve essere dimostrabile che è a SUPPORTO di quest’ultima.

Suggerisco quindi di diffidare da chi consiglia la strada dello schermo del sodalizio sportivo per esercitare un’attività, di fatto, commerciale. A tal proposito pongo un paio di domande provocatorie per chi non fosse ancora convinto: “Visto il divieto di distribuzione di utili che vige per le asd e ssd, diretto ed indiretto, come saranno poi “prelevati” i profitti di queste attività? In caso di scioglimento o chiusura dell’ente sportivo sareste davvero disposti a devolvere gratuitamente i beni della vostra attività?”

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