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Luglio 2022

È stato approvato dal CdM lo schema di decreto correttivo al D. Lgs. 36/2021 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67/2021, che, salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore il prossimo primo gennaio 2023.

Occupandoci qui di associazioni e società sportive dilettantistiche vediamo quali sono i punti focali del correttivo:

  • I proventi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, da cessione di diritti e da indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive NON rilevano per la determinazione del limite delle “attività diverse” (che non dovranno superare determinate percentuali rispetto alle entrate derivanti dalle attività sportive);
  • Non si sa chi potrebbe sanzionare l’eventuale splafonamento e quale sarà la sanzione;
  • L’eventuale fuoriuscita dal Registro delle Attività Sportive non comporterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio, come invece accade per il Runts, ma esclusivamente la perdita delle agevolazioni tributarie previste per lo Sport;
  • L’iscrizione al Registro sarà condizione necessaria per accedere a benefici e contributi pubblici di ogni genere,
  • Vengono re-introdotte le cooperative sportive dilettantistiche;
  • Viene eliminata la possibilità di costituire una società sportiva “di persone”;
  • Le ssd possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi;
  • Nei limiti sopra detti, è prevista la possibilità del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato;
  • Rimane vietata la distribuzione indiretta di utili (si applicherà quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore);
  • Abolizione del vincolo sportivo (dal 1° luglio 2023);
  • Viene abrogato l’art 67 comma 1 lett. m) del Tuir per la parte relativa ai compensi sportivi. In particolare, eliminata la fattispecie dell’“amatore”, viene introdotta quella del “volontario”. Si tratta del soggetto che presta la propria opera a titolo esclusivamente gratuito, potendo essergli riconosciuto solo il rimborso delle spese vive sostenute, e che sarà assicurato per la responsabilità civile. Tutti coloro i quali svolgeranno una prestazione a carattere oneroso saranno lavoratori.

Questi ultimi sono suddivisi in: lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, etc. e tutti i tesserati che svolgono una mansione necessaria in base a quanto previsto dalla federazione sportiva di appartenenza) e amministrativo gestionali (che si occupano delle funzioni amministrative dell’ente).

Fra i lavoratori sportivi non sono previsti: addetti alle pulizie, manutentori, addetti al punto ristoro, etc.

Fino alla somma di € 5.000 annui vi è l’esclusione da qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e l’unico adempimento in capo all’ente sportivo è, come oggi, la trasmissione della CU e del 770.

Oltre questo importo annuale, il rapporto va inquadrato sotto il profilo giuslavoristico.

Si potrà scegliere fra la natura subordinata o autonoma, intesa come esercizio di arte e professione oppure come co.co.co..

Se l’attività sportiva è di ridotta intensità, cioè non impegna più di 18 ore settimanali, al netto del tempo impiegato per l’attività agonistica, il rapporto può di default essere inquadrato come co.co.co..

Nella fascia tra 5.000 e 15.000 Euro annui si applica solo la contribuzione previdenziale ma non quella fiscale. In questa fascia di compensi annui vengono anche facilitati gli adempimenti correlati alla gestione dei rapporti di lavoro. Ad esempio il Libro Unico del Lavoro sarà tenuto in via telematica in apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

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