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Ottobre 2022

Come anticipato è stato approvato il Correttivo della Riforma dello Sport.

Le novità dovrebbero entrare in vigore dall’ 1.1.2023, anche se si vocifera di una proroga al 1.7.2023 (auspicata ad esempio dalle federazioni sportive).

Il tema che probabilmente più interessa gli enti sportivi, riguarda il trattamento tributario e l’assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico.

Vediamo dunque IN SINTESI quali sono le principali novità:

  • Viene prevista l’abrogazione dell’art. 67 c, 1 lett. m);
  • I collaboratori sportivi potranno svolgere la propria attività o come lavoratore sportivo oppure come volontario puro (non esiste più l’ipotetica figura dello sportivo amatore);
  • Il volontario dovrà essere assicurato e potrà beneficiare solo del rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  • Il lavoratore sportivo è colui che svolge attività verso corrispettivo. Le figure che svolgono attività necessarie all’attività sportiva sono: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico, oltre le ulteriori eventuali figure decise dalle diverse federazioni;
  • Viene mantenuta la figura del co.co.co amministrativo gestionale;
  • A TUTTI i lavoratori sportivi si applica; la disciplina ordinaria a tutela di: malattia, infortunio, gravidanza, etc.; la disciplina per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • Nel SETTORE DILETTANTISTICO si presume che la prestazione sia di co.co.co SE la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione sportiva. Nelle 18 ore non si conteggia il tempo per le manifestazioni sportive (NON SONO ANCORA NOTE LE REGOLE OPERATIVE PER CONTEGGIARE LE 18 ORE).

I compensi per il lavoro sportivo dilettantistico saranno divisi in tre fasce:

  • La prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000,00 Euro;
  • La seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro;
  • La terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro.

Il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare (OBBLIGATORIA, non più solo auspicata).

Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. 

Quindi il limite di esenzione FISCALE si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui.

Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).

Si presume che le modalità di applicazione delle ritenute siano quelle ordinarie, cioè con il meccanismo del calcolo progressivo del reddito in busta paga per i lavoratori dipendenti e co.co.co, e attraverso l’esposizione della ritenuta del 20% in fattura da parte dei lavoratori autonomi (non forfettari), ferma restando, in entrambi i casi, l’esenzione dei primi 15.000,00 Euro.

Non ci sono indicazioni di come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra “commerciale”): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali per le indicazioni operative.

I premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Dal punto di vista previdenziale:

  • Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale.
    Ciò comporta, in concreto, che l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui.  
  • La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.
  • Le aliquote contributive – da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 Euro, possono essere riassunte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO

Aliquota previdenziale

Aliquote “minori” assistenziali

Ripartizione società sportiva/lavoratore

Lavoro subordinato

33%

5,17%

23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)

Co.co.co.

25%

2,03%

2/3 – 1/3

Lavoratori autonomi

25%

1,23%

Addebito (volontario) 4% al committente

Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie

24%

  //

Se co.co.co 2/3-1/3
Se autonomo 4% al committente

 

Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle “minori”) saranno ridotte al 50% e che l’imponibile pensionistico (il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.

Per quanto riguarda che cosa bisogna fare per gestire il rapporto di lavoro, possiamo riassumere gli adempimenti come segue:

  • i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21;
  • tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
  • non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
  • il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
  • non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00. Per importi superiori a € 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;
  • predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
  • Comunicazione Inail e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;
  • L’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato;
  • in caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.

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