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Febbraio 2023

Nel corso dell’iter di conversione in legge del DL 198/2022 sono state apportate ulteriori modifiche al DLgs. 36/2021.

In linea generale possiamo dire che è  confermato il differimento al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, con l’eccezione:


- degli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che si applicano dal 1° gennaio 2022 (decorrenza invariata);
- dell’art. 13 comma 7 (che regola nell’ambito delle società sportive professionistiche l’organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi), che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 .

Inoltre per coordinare il passaggio in corso d’anno dal regime dei redditi diversi di cui all’art. 67 lett. m) del Tuir alle nuove disposizioni sul lavoro sportivo, è stato stabilito che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che, nel 2023, percepiscono compensi di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi assoggettati a imposta ex art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.

ESEMPI:

  • Sportivo che percepisce 10.000 Euro nel primo semestre 2023, può incassare ulteriori 5.000 Euro fiscalmente esenti nel secondo semestre 2023;
  • Sportivo che percepisce 15.000 Euro nel primo semestre 2023, subendo quindi le addizionali regionali e comunali sull’importo eccedente i primi 10.000 Euro, può comunque incassare ulteriori 5.000 Euro fiscalmente esenti nel secondo semestre 2023;
  • Sportivo che nel primo semestre 2023 percepisce redditi diversi per € 5.000, nel secondo semestre ne potrà incassare ulteriori 10.000 Euro in esenzione fiscale.

La norma, ovviamente, mira ad evitare distorsioni applicative che, per il solo anno 2023, avrebbero potuto consentire ad uno sportivo di incassare 25.000 Euro in totale esenzione fiscale (10.000 Euro come redditi diversi e 15.000 Euro in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. 36/21).

La legge di conversione nulla dice in merito al passaggio del regime ai fini previdenziali, pertanto si dovranno attendere gli opportuni chiarimenti, ma, a rigor di logica, l’imponibile previdenziale si dovrebbe calcolare solo sugli importi erogati nel secondo semestre 2023, oltre i primi 5.000 Euro.

Resta fermo che, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima di luglio 2023 e inquadrati tra i redditi diversi, non si dà luogo a recupero contributivo.

Circa l’eliminazione del vincolo sportivo il termine è prorogato al 1° luglio 2024 (anziché al 31 dicembre 2023) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

A carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, viene anche introdotto un obbligo di adeguamento alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2023. In caso di inadempimento, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. 

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