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Marzo 2023

Perché un’associazione sportiva dilettantistica decida di iscriversi al Runts, presumibilmente come APS, ci devono essere motivi seri e fondati, perché, come vedremo, i limiti e i “paletti” da rispettare sono moltissimi.

Ah, vale la pena precisare che le ssd non devono affrontare il “dilemma”, perché non sono ammesse al Registro del Terzo Settore, se non sottoforma di impresa sociale.

Con la piena operatività della disciplina fiscale del terzo settore, le a.s.d. qualificate come enti del terzo settore, perderanno la possibilità di utilizzare il regime della l. 398/91 e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, di cui all’art. 148 del Tuir.

Fino a quando non perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea tali disposizioni continueranno ad applicarsi, in particolare fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione stessa.

Dopo che la Comunità Europea avrà autorizzato quanto sopra, per le ASD-APS, sono previsti regimi analoghi a quelli attuali:

  • la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici istituzionali (art. 85);
  • un regime forfettario per le attività commerciali (art. 86) simile a quello previsto dalla legge 398, ma con un plafond che passa dagli attuali 400.000 Euro a 130.000 Euro. Inoltre le prestazioni commerciali saranno fuori campo dell’Iva, per cui i gli enti non godranno più della sopravvenienza attiva data dal 50% dell’iva incassata.

Se un’ASD è pure APS ha pure notevoli vincoli in ambito lavoro.

Fra i più importanti è possibile riassumere quanto segue:

  • vige il principio di incompatibilità tra lavoratore e volontario, introdotto per il terzo settore e recepito anche per il mondo sportivo;
  • l’ente dovrà svolgere la propria attività avvalendosi prevalentemente del contributo dei volontari;
  • potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità;
  • il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Bisogna ricordare che le indicazioni del Ministero del Lavoro prevedono che l’apporto dei volontari va determinato per teste sulla base del registro dei volontari non occasionali; e che, nel calcolo, si debbono considerare i lavoratori subordinati, i parasubordinati e i lavoratori autonomi che collaborano stabilmente con l’ente.  Si escludono esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali.

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