Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Dicembre 2013

I soggetti che operano all’interno delle asd e ssdarl, con la loro attività di volontariato, essenzialmente gratuita, permettono alle medesime la realizzazione dei propri fini istituzionali, risultando indispensabili per la vita delle associazioni stesse.

Il loro impegno, quando possibile, è risarcito tramite la corresponsione di rimborsi forfettari di spesa, indennità e compensi che, data la loro finalità e il particolare ambito di applicazione, sono soggetti ad una specifica disciplina fiscale, che risulta valida sia per le società o asd che applicano il regime agevolato di cui alla L. 398/91 che per coloro che non lo applicano.

L’art. 37 della L. 342/2000 ha introdotto importanti modifiche nella disciplina dei compensi che le società e associazioni sportive dilettantistiche corrispondono ai soggetti che operano al loro interno. Infatti tale legge ha inserito tra i “redditi diversi”,  disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa i premi e i compensi erogati “nell’esercizio diretto dell’attività sportiva”.

Inizialmente l’espressione “nell’esercizio diretto dell’attività sportiva” ha indotto numerose perplessità, portando a ritenere che potesse essere remunerato soltanto chi svolgesse fisicamente attività sportiva, come gli atleti e gli arbitri, ed invece fossero esclusi coloro che permettevano il raggiungimento i fini istituzionali anche attraverso attività amministrative o di gestione senza alcun vincolo di subordinazione o alcun rapporto di collaborazione. Anche l’Agenzia delle Entrate, in un primo tempo,  con la circolare 34/E del 26 marzo 2001, aveva supportato tale interpretazione.

Solo con l’art. 35, comma 5, del D.L. 207/2008 si è fornita una interpretazione ufficiale delle parole “esercizio diretto dell’attività dilettantistica” affermando che con tale locuzione sono ricomprese “ la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Dato quest’ultimo chiarimento l’Agenzia delle entrate ha poi precisato, con la Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010, che vanno ricompresi nella norma agevolativa “anche i soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva” e ancora: “l’intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva”.

Quindi, premesso quanto sopra, possono percepire i compensi di cui all’art. 67 del TUIR, gli atleti, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e anche gli addetti alla segreteria, gestione amministrativa dell’associazione.

E’ bene specificare, però, che predette prestazioni di carattere amministrativo e gestionale, rientrano tra i redditi diversi, semprechè non rivestano natura professionale. Infatti se la prestazione è resa da un professionista nell’ambito della propria attività, il corrispettivo della prestazione va classificato tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR.

Fiscalmente tali compensi sono disciplinati dall’art. 69, comma 2, lett. m) del TUIR, il quale dispone che: “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del T.U.I.R.  non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 euro”. Inoltre stabilisce che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, ossia i cosiddetti rimborsi a piè di lista.

I compensi che eccedono i 7.500,00 euro sono invece imponibili, come sancito dall’art. 37 della L. 342/2000, che ha modificato l’art. 25 della L. 133/1999, stabilendo che le società e gli enti eroganti operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (ossia 23%) maggiorata delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta è a titolo di imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi fino a 28.158,28 euro, mentre è a titolo di acconto per la parte che eccede il predetto importo.

Le ritenute trattenute dalla società o dalle asd sui compensi eccedenti i 7.500,00 euro, devono essere versate con le modalità ed i termini stabiliti per il versamento delle ritenute Irpef normalmente effettuato dai sostituti di imposta. Pertanto dovranno essere versate, in via telematica, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

E’ bene ricordare che le asd e ssdarl che erogano emolumenti e compensi di qualsiasi natura, compresi quindi  i compensi classificati tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), devono sottostare agli adempimenti ordinari previsti per i sostituti di imposta  e quindi:

  • rilasciare le certificazioni prescritte dall’art. 7-bis del D.P.R. n. 6001/1973, dalle quali risultino gli ammontari dei compensi corrisposti a ciascun percipiente e l’importo delle ritenute operate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le erogazioni;
  • inviare, telematicamente, entro il 31 luglio all’Agenzia delle Entrate il modello 770 semplificato.

Tali adempimenti devono essere posti in essere anche se la asd o ssdarl corrisponde solamente compensi ex art. 67, comma 1, lett. m) inferiori a 7.500 euro.

Per le asd e ssdarl che non applicano il regime agevolato ex L. 398/91, come sancito dalla RIs. 158/E del 28 ottobre 1998, i predetti compensi risultano deducibili dal reddito d’impresa realizzati nell’esercizio di attività commerciali, poiché possono considerarsi inerenti , sussistendo uno stretto collegamento fra gli introiti delle associazioni sportive e gli oneri da questi sostenute per l’erogazione delle indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa agli atleti, infatti l’assenza di tali erogazioni determinerebbe l’impossibilità delle associazioni sportive allo svolgimento delle attività commerciali.

Per quel che riguarda il percipiente qualora riceva compensi  fino a 28.158,00, sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico) solo se titolare anche di altri redditi. In quest’ultimo caso, dovrà  inserire anche i predetti compensi nel modello Unico, nell’apposito quadro RL, sezione IIB.

Nella predetta sezione andranno comunicati  anche i compensi sono di importo inferiore a 7.500 euro, seppur esenti.

I compensi, invece,  eccedenti i  7.500,00 euro e fino a 28.158,28, tassati con ritenuta a titolo d’imposta, inseriti nel modello Unico, pur non determinano riflessi sul calcolo dell’imposta,  sono rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Se il percipiente riceve compensi superiori  a 28.158,28 euro, tassati con ritenuta a titolo d’acconto, dovrà, obbligatoriamente presentare la dichiarazione modello Unico e sommare i predetti compensi con gli altri redditi al fine della determinazione del reddito complessivo imponibile.

SI evidenzia che i compensi in esame, in quanto classificati tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non sono assoggettabili ai contributi previdenziali della Gestione Separata INPS e quindi non devono essere assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali, come sancito dalla Circolare INPS n. 43 del 26 febbraio 2003 e dalla nota del Ministero del Lavoro n. 25/0010265 del 09 giugno 2010.

I compensi in argomento non sono assoggettati, nemmeno all’obbligo contributivo dell’assicurazione antinfortunistica di cui all’art. 5 del D. lgs. N. 38/2000 come precisato dall’Inail con nota del 02 maggio 2001.

 

 

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

×

Scarica la Guida per ASD e SSD!

« Le 15 domande da farsi per dormire sonni tranquilli e non temere accertamenti »

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com