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Rassegna di Giurisprudenza : l’importanza della corretta applicazione delle disposizioni statutarie dei sodalizi sportivi

Non sempre viene compresa la significatività della corretta documentazione della vita associativa dell’ente e di quanto sia essenziale, per fruire delle agevolazioni fiscali, documentare correttamente la vita associativa, che dev’essere tenuta distinta dall’attività gestoria del Direttivo.  Ancora, il ruolo di associato, non va confuso con quello di tesserato.

Con la presente segnaliamo alcune recenti sentenze giurisprudenziali per rimarcare l’importanza della corretta applicazione delle regole statutarie tipiche dei sodalizi sportivi.

In particolare, quando faremo riferimento all’art. 148 del Tuir parliamo della norma che consente, verificate varie condizioni, di detassare le entrate derivanti da associati o tesserati, i c.d. corrispettivi specifici.

La sentenza Cass. 3.1.2025 n. 62 nega le agevolazioni di cui all’art. 148 Tuir a una ASD in cui vi era coincidenza tra i soci fondatori con quelli della società che concedeva in locazione il complesso aziendale (una palestra); a tale circostanza si aggiungevano, inoltre, il mancato rinvenimento dell’atto costitutivo, del libro dei soci, del libro delle assemblee, la mancata presentazione di istanze di ammissione a socio, la mancata emissione di delibere di ammissione secondo le previsioni dello statuto e la mancanza di convocazioni assembleari.

La Sentenza Cass. 3.1.2025 n. 60 ha stabilito che il riconoscimento da parte del CONI (ora RUNTS) e l’iscrizione dell’associazione sportiva dilettantistica nel relativo registro non è sufficiente ai fini della fruizione dei benefici fiscali riservati alle ASD, occorrendo, secondo quanto chiarito da costante giurisprudenza, la dimostrazione, a carico della contribuente, dell’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro.

Nel caso di specie, l’associazione sportiva dilettantistica, attiva nel settore degli sport ippici, non è stata in grado di provare la sua natura di ente non lucrativo, a fronte delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate; in particolare, in sede di verifica fiscale erano emersi i seguenti elementi, tipici dello svolgimento di attività commerciali:

  • mancata partecipazione degli associati alla vita associativa;
  • iniziative pubblicitarie mediante promozioni, sul sito internet, di vendita di pacchetti per lezioni di equitazione a prezzi scontati;
  • commistione tra gestione associativa e personale del presidente;
  • assenza o incompletezza della documentazione deputata a consentire il controllo dell’osservanza dei principi statutari e della trasparenza gestionale.

L’associazione sportiva dilettantistica non aveva fornito spiegazioni e documenti in grado di smentire la portata indiziaria dei citati elementi, limitandosi a una difesa fondata unicamente sull’osservanza di alcuni adempimenti (riconoscimento da parte del CONI e iscrizione nel relativo registro), senza indicazioni o prove relativamente al loro rispetto in concreto.

Un’altra significativa sentenza è quella della Corte di Giustizia tributaria della Toscana che con sentenza 17.1.2025 n. 40/5/25 ha stabilito che le agevolazioni non sono applicabili se l’ente svolge prevalentemente attività commerciale; nel caso di specie, tale caratteristica veniva contestata a un’associazione sportiva che organizzava lanci con paracadute in tandem, attraverso le seguenti modalità:

  • i corrispettivi pagati da soggetti che avevano usufruito di “lanci con paracadute biposto” rappresentavano una cospicua parte delle entrate dell’associazione; i clienti erano stati iscritti tra le fila degli “associati” della stessa associazione con l’unico scopo di effettuare il lancio in tandem;
  • per l’anno oggetto di accertamento, a fronte di 850 soci iscritti, 701 erano distinti con la dicitura “Tandem”, e in 539 casi i clienti erano stati nominati soci nello stesso giorno di effettuazione del lancio;
  • successivamente al lancio non risultava che tali associati avessero più partecipato alla vita associativa dell’ente; a tutte le delibere assembleari aveva preso parte sempre una ristretta cerchia di associati (28 associati su un totale di 848 associati in regola con il pagamento della quota associativa).

Attenzione anche alla gestione dell’attività sportiva con modalità tipicamente commerciali!

La Corte. G.T. del Lazio 11.11.2024 n. 6839/11/24 afferma che l’ incidenza del costo del personale e dei costi per le locazioni pari all’82% del totale delle entrate, appare del tutto sproporzionata e in contrasto con le previsioni normative del TUIR ed è indice della reale natura commerciale dell’attività.

L’associazione pubblicizzava inoltre i servizi offerti sia sul proprio sito web sia con l’utilizzo di social network, dove venivano regolarmente pubblicate offerte rivolte non solo agli associati ma a un pubblico esterno, al fine di catturare il maggior numero di potenziali clienti. Ciò denota un comportamento tipicamente commerciale. I prezzi praticati erano inoltre sostanzialmente equiparabili a quelli di analoghe attività della zona aventi natura commerciale.

L’associazione, dotata di locali adeguati, apparecchiature, personale esterno e pubblicità, effettuava quindi una vera e propria attività commerciale con carattere di sistematicità e un’organizzazione permanente; tale circostanza porta alla disapplicazione delle agevolazioni di cui all’art. 148 del TUIR.

Due sentenze MOLTO POSITIVE per i sodalizi sportivi sono le seguenti:

Cass. 17.12.2024 n. 32924

L’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 (oggi abrogato e sostituto, con la medesima formulazione, dall’art. 12 comma 3 del DLgs. 36/2021) introduce una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di compagini sportive dilettantistiche, a fronte della prova della specifica attività da parte del beneficiario, indipendentemente sia dalla antieconomicità della spesa, che della irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa e il fatturato o l’utile di esercizio della società; la presunzione legale riguarda sia la natura del costo, quale spesa pubblicitaria, sia l’inerenza del costo stesso sino alla soglia, normativamente fissata, pari a 200.000 euro

Avuta la prova dello svolgimento dell’attività promozionale, la presunzione non può quindi essere superata contestando la sproporzionalità fra la spesa sostenuta e i maggiori ricavi sperati, o rilevando che la pubblicità, a livello di un piccolo comune, era ininfluente sulla possibilità di registrare in futuro maggiori ricavi, tenuto conto del fatto che il numero delle partite dell’associazione sponsorizzata era troppo esiguo per spiegare un simile impiego di somme in attività pubblicitarie.

Corte di Giustizia Tributaria (1° grado) 13.1.2025 n. 81/5/25

Le disposizioni di cui all’art. 148 del TUIR, che consentono la decommercializzazione di alcune tipologie di corrispettivi specifici, si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle specifiche clausole elencate al relativo comma 8, volte a garantire la non lucratività dell’ente e la democraticità del rapporto associativo.

Tra le clausole puntualmente individuate dall’art. 148 comma 8 del TUIR figurano il principio del voto singolo e il divieto di trasferimento delle partecipazioni sociali.

Secondo il Giudice di merito, l’inserimento di tali clausole è richiesto primariamente agli enti associativi, ma non è necessario per le società sportive dilettantistiche, che possono applicare le agevolazioni in commento per effetto del rinvio di cui all’art. 90 comma 1 della L. 289/2002.

In particolare, il principio del voto singolo, previsto per le associazioni, non può essere automaticamente esteso alle società di capitali, per le quali vige il principio di proporzionalità previsto dal codice civile.

Il divieto di trasferimento delle partecipazioni sociali, previsto per le associazioni, è inoltre incompatibile con le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, le quali consentono limitazioni alla trasferibilità solo entro i confini stabiliti dal codice civile.

Il Giudice precisa, infine, che eventuali trasferimenti di quote effettuati nel rispetto delle norme civilistiche non violano il principio di non lucratività, non comportando una distribuzione indiretta di utili.

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