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Gennaio 2024

L’art. 25-bis del DPR 600/7 disciplina l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni, comunque denominate, e per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Al comma 5 del medesimo articolo sono previste alcune ipotesi di esenzione dall’applicazione della suddetta ritenuta con particolare riferimento alle provvigioni percepite “dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.

I Commi 89 e 90 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 hanno eliminato tale esonero, il tutto con effetto dal 1° di aprile 2024.

E’ opportuno, pertanto, riflettere sull’impatto che la nuova previsione normativa avrà per la categoria agenti e mediatori assicurativi soprattutto dal punto di vista finanziario.

Innanzitutto sarà utile valutare, in presenza dei necessari requisiti, la possibilità di richiedere ai sostituti d’imposta l’applicazione della ritenuta sull’imponibile ridotto al 20%, in luogo del 50%.

Il Dm 16 aprile 1983 prevede infatti che i percipienti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi nell’esercizio della loro attività possano usufruire di tale riduzione a patto che ne trasmettano relativa dichiarazione loro committenti, preponenti o mandanti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo lettera raccomandata AR.

In via prudenziale, nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio, la maggior parte delle imprese di assicurazione ha sollecitato l’invio di tale dichiarazione entro fine 2023 ai propri agenti, anche se era ragionevole pensare che un atto normativo non ancora in vigore non potesse comportare vincoli giuridici con scadenza anteriore.

Per chi non avesse provveduto è pertanto auspicabile che il MEF fornisca i necessari chiarimenti collocando il termine per la presentazione delle comunicazioni relative al 2024, in questi primi mesi del nuovo anno e comunque in tempo per l’avvio del nuovo regime dal 1° aprile. Ciò in analogia a quanto disposto dallo stesso Dm 16 aprile 1983 per le particolari situazioni in cui le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, per le quali la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

 

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